RU 2010 6155
Ordinanza
sull’assicurazione malattie
(OAMal)
Modifica del 3 dicembre 2010
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 80
Sezione 2 Collocamento del patrimonio
Art. 80 Campo d’applicazione
La presente sezione si applica al patrimonio degli assicuratori.
Sono considerati patrimonio degli assicuratori i loro collocamenti di capitali inclusi i beni immobiliari e le liquidità assegnate ai collocamenti di capitali. I valori delle assicurazioni retti dalla legge del 2 aprile 19082 sul contratto d’assicurazione non sono considerati patrimonio.
Art. 80a Principi di collocamento
L’assicuratore deve collocare, gestire e controllare accuratamente il suo patrimonio.
Egli provvede alla sicurezza e alla sostenibilità, garantisce la liquidità necessaria e ripartisce i rischi in maniera appropriata per quanto concerne le categorie di collocamento, le regioni e i settori economici nonché i debitori.
Egli definisce una strategia di collocamento adeguata alla sua capacità di rischio, la riesamina periodicamente e, all’occorrenza, la adegua.
Egli si sforza di realizzare un rendimento conforme a quello del mercato monetario, finanziario e immobiliare.
Egli dispone delle conoscenze necessarie relative alla sua strategia di collocamento e applica le procedure necessarie al fine di poter valutare in ogni momento i rischi dei suoi collocamenti.
Egli provvede affinché i collocamenti siano semplici da valutare e la solvibilità dei debitori sia buona e verificabile.
Art. 80b Esigenze in materia di gestione del patrimonio
L’assicuratore può affidare il collocamento e la gestione del suo patrimonio soltanto a persone o istituzioni qualificate e la cui organizzazione permette di garantire che le prescrizioni della presente sezione siano rispettate.
Egli fa in modo che la gestione del patrimonio e il controllo siano effettuati da persone indipendenti l’una dall’altra.
Egli disciplina gli eventuali mandati di collocamento o di gestione del patrimonio affidati a terzi in un contratto scritto che trasmette all’UFSP per informazione.
Egli mantiene il patrimonio in Svizzera.
Art. 80c Regolamento di collocamento
L’assicuratore emana un regolamento di collocamento.
Il regolamento deve:
fissare gli obiettivi, i principi, l’organizzazione e i processi che disciplinano la gestione del patrimonio e la sua sorveglianza;
contenere prescrizioni che permettano di evitare i conflitti d’interesse, segnatamente prescrizioni sulla liceità della rimessa di commissioni bancarie e la liceità degli affari per conto proprio;
regolamentare l’obbligo d’informare cui soggiacciono le persone incaricate di collocare il patrimonio;
fissare una solvibilità minima dei debitori.
Il regolamento di collocamento e le sue modifiche devono essere resi noti all’UFSP.
Art. 80d Collocamenti ammessi
Sono ammessi i collocamenti seguenti:
contanti, averi postali e averi bancari a vista e a termine nonché depositi a termine e collocamenti sul mercato monetario;
crediti, espressi in importi fissi, diversi da quelli giusta la lettera a, segnatamente prestiti obbligazionari, obbligazioni a opzione, obbligazioni convertibili e obbligazioni fondiarie;
azioni, buoni di partecipazione, buoni di godimento, quote sociali di cooperative e altre partecipazioni al capitale, nella misura in cui sono quotati in borsa o trattati su un altro mercato regolamentato aperto al pubblico e possono essere venduti a breve termine;
collocamenti in immobili residenziali o commerciali, in proprietà o comproprietà, inclusi i locali amministrativi per uso proprio, ad eccezione dei crediti ipotecari;
collocamenti in istituti che servono all’esercizio dell’assicurazione sociale malattie.
I collocamenti sui quali il debitore ha un diritto di pegno, di ritenzione, di compensazione o un diritto comparabile non sono ammessi.
I collocamenti giusta il capoverso1 lettera e devono essere sottoposti all’UFSP per approvazione.
Art. 80e Limiti dei collocamenti
Le esigenze definite negli articoli 80e–80i devono essere sempre rispettate.
I collocamenti sono limitati, per debitore, al 5 per cento del patrimonio. I collocamenti secondo l’articolo 80d capoverso1 lettera a sono limitati al 20 per cento del patrimonio per debitore, se il debitore è una banca ai sensi della legge dell’8 novembre 19343 sulle banche o la posta ai sensi della legge federale del 30 aprile 19974 sulle poste. I crediti nei confronti della Confederazione, dei Cantoni e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie non sono sottoposti a questi limiti.
I collocamenti secondo l’articolo 80d capoverso1 lettera c sono limitati al 25 per cento del patrimonio.
I collocamenti secondo l’articolo 80d capoverso1 lettera d sono limitati al 25 per cento del patrimonio, ma:
il5 per cento al massimo del patrimonio può essere collocato all’estero;
il5 per cento al massimo del patrimonio può essere collocato per oggetto nella misura in cui l’assicuratore non si serve dell’oggetto per uso proprio.
I collocamenti giusta l’articolo 80d capoverso1 lettera e sono limitati al 2 per cento del patrimonio.
I limiti previsti nei capoversi 2–5 possono essere superati nel caso di collocamenti coperti effettivamente da strumenti finanziari derivati ai sensi dell’articolo 80h.
L’UFSP può emanare direttive sul calcolo dei limiti.
Art. 80f Collocamenti in valute estere
I collocamenti in valute estere sono limitati al 20 per cento del patrimonio, a meno che non siano coperti effettivamente contro i rischi di cambio da strumenti finanziari derivati ai sensi dell’articolo 80h.
Art. 80g Collocamenti collettivi
I collocamenti secondo l’articolo 80d capoverso1 possono essere effettuati attraverso collocamenti collettivi svizzeri ed esteri ai sensi degli articoli 8, 9 e 119 capoverso1 della legge federale del 23 giugno 20065 sugli investimenti collettivi.
Ogni collocamento collettivo deve:
essere approvato e ammesso alla vendita in Svizzera dalla FINMA;
contenere soltanto collocamenti giusta l’articolo 80d capoverso1;
essere organizzato in modo tale che a livello di direttive di collocamento, di ripartizione delle competenze, di definizione delle quote nonché di vendite e acquisti relativi, gli interessi degli assicuratori partecipanti siano chiaramente salvaguardati.
I collocamenti e le valute estere compresi nei collocamenti collettivi sono considerati nel calcolo dei limiti di collocamento. Se un collocamento collettivo è composto di diversi tipi di collocamenti giusta l’articolo 80d capoverso1, o di diverse valute, viene ripartito proporzionalmente tra le categorie di collocamento o di valute, se le quote sono verificabili. Se non lo sono, il collocamento collettivo viene interamente attribuito al tipo di collocamento al quale si applica il limite più severo.
I collocamenti collettivi sono limitati al 5 per cento del patrimonio per collocamento. Non soggiacciono a questo limite i collocamenti collettivi nella misura in cui:
è possibile verificare che sono diversificati in maniera appropriata;
i valori del patrimonio possono essere ritirati a favore dell’investitore in caso di fallimento del collocamento collettivo o della sua banca depositaria.
Art. 80h Strumenti finanziari derivati
Gli strumenti finanziari derivati sono ammessi alle condizioni seguenti:
servono unicamente a coprire il patrimonio;
non hanno alcun effetto leva sul patrimonio;
i valori di base sono ammessi secondo l’articolo 80d, sono presenti nel patrimonio e seguono le oscillazioni garantite del mercato.
Nel caso di collocamenti in strumenti finanziari derivati occorre tener conto della loro negoziabilità e della solvibilità della controparte.
Art. 80i Esclusione del prestito di valori mobiliari
Il prestito di valori mobiliari (art. 75 cpv.2 dell’O del 9 nov. 20056 sulla sorveglianza), nonché la vendita di titoli con l’impegno di riacquistare successivamente la stessa quantità di titoli dello stesso genere, non sono ammessi.
II
Disposizioni transitorie della modifica del 3 dicembre 2010
Gli assicuratori devono trasmettere all’UFSP, per informazione, il regolamento di collocamento entro un anno dall’entrata in vigore della modifica del 3 dicembre 2010.
Essi devono collocare il loro patrimonio conformemente agli articoli 80–80i entro la chiusura dei conti annuali del 31 dicembre 2011. I collocamenti giusta l’articolo 80d capoverso1 lettera d devono essere effettuati conformemente agli articoli 80–80i entro il 31 dicembre 2015.
Gli assicuratori devono sottoporre entro un anno all’UFSP, per approvazione, i collocamenti secondo l’articolo 80d capoverso1 lettera e esistenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 3 dicembre 2010.
III
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.
3 dicembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Doris Leuthard |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |