RU 2010 6403
Ordinanza del DATEC
concernente la pesca nel Lago Superiore di Costanza
Modifica del 14 dicembre 2010
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC)
ordina:
I
L’ordinanza del DATEC del 9 ottobre 19971 concernente la pesca nel Lago Superiore di Costanza è modificata come segue:
Art. 7 cpv. 4
Le reti e i complessi di reti così come i palamiti devono essere segnalati ad entrambe le estremità con boe o altri galleggianti. Sulle boe sono iscritti nome e cognome del titolare della patente e sui galleggianti le sole iniziali. In caso di possibili confusioni, occorre un contrassegno complementare. Sono salve le disposizioni del diritto della navigazione.
Art. 8 cpv. 2
La posa e la levata degli attrezzi ammessi per la pesca professionale (art. 5) nonché l’esercizio della pesca con attrezzi di cattura con la lenza (art. 6) sono autorizzati un’ora prima dell’alba sino a un’ora dopo il tramonto. Il luogo di riferimento per la determinazione oraria dell’alba e del tramonto è la stazione meteorologica di Costanza. Dal 1° settembre al 15 ottobre vale l’orario dell’alba del 1° settembre.
Art. 25 cpv. 3 lett. d
Le misure ordinate dal comitato speciale singolarmente o in combinazione tra loro possono riferirsi:
d. alla sostituzione delle reti flottanti con una magliatura di almeno 38 mm secondo gli articoli 10 capoverso1 e 11 capoverso1 con reti con una magliatura di almeno 40 mm o con una magliatura di almeno 44 mm.
Art. 27 cpv. 6
Le trote pronte a deporre le uova catturate nonché il materiale riproduttivo del Coregonus lavaretus (Blaufelchen) e del Coregonus oxyrhynchus (Gangfisch) catturati nel periodo di divieto devono essere messi a disposizione dei servizi competenti. Detti pesci vengono restituiti dopo averne prelevato il materiale riproduttivo.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.
14 dicembre 2010 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard