RU 2010 887
Ordinanza
sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
e l’indennità per insolvenza
(Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI)
Modifica del 5 marzo 2010
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 31 agosto 19831 sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione è modificata come segue:
Art. 50 cpv. 3
Se il Consiglio federale prolunga la durata massima dell’indennità per lavoro ridotto (art. 35 cpv. 2 LADI e 57b OADI), per ogni periodo di conteggio dalla perdita di lavoro computabile è dedotto un giorno di attesa.
Art. 57b Durata massima dell’indennità
(art. 35 cpv. 2 LADI) La durata massima dell’indennità per lavoro ridotto è prolungata di dodici periodi di conteggio.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2010, con effetto sino al 31 dicembre 2011.
5 marzo 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Doris Leuthard |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |