RU 2011 1063
Ordinanza
sull’organizzazione del Dipartimento federale
di giustizia e polizia
(Org DFGP)
Modifica dell’11 marzo 2011
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 17 novembre 19991 sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia è modificata come segue:
Art. 20 cpv.1 lett. b
Oltre alle sue funzioni principali, il METAS assolve i compiti seguenti:
b. mantiene la Rete di misurazione idrologica della Svizzera per l’Ufficio federale dell’ambiente.
Art. 21, rubrica e cpv.2
Competenze e facoltà speciali
Può fornire prestazioni per altri servizi federali, in particolare gestire e mantenere laboratori e reti di misurazione per tali servizi.
II
L’allegato dell’ordinanza sugli emolumenti dell’UFAM del 3 giugno 20052 è modificato come segue:
Art. N. 8 .5
Abrogato