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Ordinanza dell’UFSP sull’importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone

AS 2011 1295 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 30 mar 2011

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2011-1295/it/ordinanza-dell-ufsp-sull-importazione-di-derrate-alimentari-originarie-o-provenienti-dal-giappone

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Atto di base di: Ordinanza dell’USAV sull’importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone (RS 817.026.2)

RU 2011 1295

Ordinanza dell’UFSP
sull’importazione di derrate alimentari originarie
o provenienti dal Giappone

del 30 marzo 2011

L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), visto l’articolo 68 capoverso1 dell’ordinanza del 23 novembre 20051 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr),
ordina:

Footnotes

  1. [1] RS 817.02

Art. 1 Campo d’applicazione

La presente ordinanza si applica alle derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone. Sono fatte salve le derrate alimentari che:

  1. sono state raccolte o trasformate prima dell’11 marzo 2011; o

  2. hanno lasciato il Giappone prima del 31 marzo 2011.

All’importazione di derrate alimentari che sono di origine animale o contengono una parte di derrate alimentari di origine animale, e sono originarie o provengono dal Giappone, si applicano le disposizioni particolari dell’ordinanza del 16 maggio 20072 sui controlli OITE.

Footnotes

  1. [2] RS 916.443.106

Art. 2 Dichiarazione

Una derrata alimentare di cui all’articolo1 può essere importata in Svizzera soltanto se accompagnata da una dichiarazione secondo l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 297/20113.

La dichiarazione deve essere redatta in tedesco, francese, italiano o inglese.

Essa deve essere firmata da un rappresentante autorizzato dell’autorità giapponese competente.

Se alla dichiarazione deve essere allegato un rapporto d’analisi secondo l’articolo 3, l’autorità di cui al capoverso 3 deve confermare che il tenore dei radionuclidi iodio 131, cesio 134 e cesio 137 non supera i valori massimi indicati nell’articolo 2 paragrafo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011.

RS 817.026.2

RE (UE) n. 297/2011 della Commissione del 25 mar. 2011 che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima, GU L 80, del 26.3.2011, pag. 5.

Art. 3 Rapporto d’analisi

Se la derrata alimentare proviene dalle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo o Chiba, alla dichiarazione deve essere allegato un rapporto d’analisi sul tenore dei radionuclidi iodio 131, cesio 134 e cesio 137.

Art. 4 Codificazione della partita

Su ogni partita di una derrata alimentare secondo l’articolo1 deve essere apposto un codice di identificazione.

Il codice deve essere riportato sulla dichiarazione, se del caso sul rapporto che riassume i risultati del campionamento e dell’analisi, come pure su tutti i documenti che accompagnano la partita.

Art. 5 Notifica preventiva agli uffici doganali

Le partite contenenti derrate alimentari secondo l’articolo1 devono essere notificate preventivamente all’ufficio doganale interessato4.

Art. 6 Attività di controllo nell’ambito dell’importazione

I controlli ufficiali eseguiti nell’ambito dell’importazione comprendono:

  1. un esame sistematico dei documenti e un controllo d’identità;

  2. un esame della merce, comprese le analisi di laboratorio per rilevare la presenza di iodio 131, cesio 134 e cesio 137 eseguite su: 1. almeno il 10 per cento delle partite di derrate alimentari provenienti dalle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo o Chiba, 2. almeno il 20 per cento delle partite di derrate alimentari che non provengono da una delle prefetture di cui al numero1.

L’autorità di esecuzione libera una partita soltanto se:

  1. l’azienda del settore alimentare o un suo rappresentante ha presentato la dichiarazione debitamente firmata e vidimata; e

  2. dall’esame della merce risulta che il tenore dei radionuclidi iodio 131, cesio 134 e cesio 137 non supera i valori massimi indicati nell’articolo 2 paragrafo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 297/20115.

L’autoritàdi esecuzione libera la derrata alimentare firmando e vidimando la dichiarazione.

Vedi nota all’art.2 cpv.1.

Art. 7 Emolumenti

Gli emolumenti per l’esame della merce sono retti dagli articoli 71–73 ODerr.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 31 marzo 2011.6

30 marzo 2011 Ufficio federale della sanità pubblica: Pascal Strupler

La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 30 mar. 2011 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).