RU 2011 1787
Ordinanza
dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici
concernente l’omologazione semplificata di medicamenti
complementari e fitoterapeutici
(Ordinanza sui medicamenti complementari e fitoterapeutici, OMCF)
Modifica del 15 aprile 2011
Il Consiglio dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Consiglio d’Istituto)
ordina:
I
L’allegato 3 dell’ordinanza del 22 giugno 20061 sui medicamenti complementari e fitoterapeutici è modificato secondo la versione qui annessa.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2011.
15 aprile 2011 In nome del Consiglio d’Istituto: La presidente, Christine Beerli
Allegato 3
(art. 27 cpv. 2) Opere di riferimento per le combinazioni fisse di medicamenti della medicina asiatica senza indicazione Lett. b e f Si può fare riferimento alle opere seguenti nell’ambito di una domanda per l’omologazione di combinazioni fisse di medicamenti della medicina asiatica senza indicazione conformemente all’articolo 27:
Chinese Herbal Medicine: Formulas & Strategies by Bensky and Barolet, 2009;
Chinese Herbal Formulas and Applications: Chen, John K., Chen, Tina T., 2009.