RU 2011 2361
Ordinanza
concernente i pagamenti diretti all’agricoltura
(Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)
Modifica del 25 maggio 2011
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’allegato dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sui pagamenti diretti è modificato secondo la versione qui annessa.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2011.
25 maggio 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |
Allegato
(titolo1 capitolo 3) Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate: regole tecniche
Art. N. 2 .2 cpv. 2
Di norma, dall’analisi del suolo sono dispensate le aziende che non utilizzano alcun concime azotato o fosforico e che non superano i seguenti valori di carico di bestiame per ettaro di superficie fertilizzabile: 2,0 UBGF/ha nella zona di pianura; 1,6 UBGF/ha nella zona collinare;1,4 UBGF/ha nella zona di montagna I;1,1 UBGF/ha nella zona di montagna II; 0,9 UBGF/ha nella zona di montagna III e 0,8 UBGF nella zona di montagna IV. Inoltre, in base alle analisi del suolo eseguite dal 1° gennaio 1999 nessuna particella può trovarsi nelle classi di fertilità «ricca» (D) o «molto ricca» (E), conformemente alle «Direttive di concimazione in campicoltura e foraggicoltura», versione 2009.
Art. N. 6 .5 cpv. 2 lett. b
Nel quadro della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate, l’utilizzazione dei seguenti prodotti fitosanitari per le pertinenti indicazioni necessita di un’autorizzazione speciale secondo il numero 6.4:
b. molluschicidi: tutti i prodotti fitosanitari fatta eccezione per quelli a base di Metaldeide e fosfato di ferro III;