RU 2011 297
Ordinanza del DATEC
sulla radiotelevisione
Modifica del 7 gennaio 2011
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC),
ordina:
I
L’ordinanza del DATEC del 5 ottobre 20071 sulla radiotelevisione è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 73 capoverso2 della legge federale del 24 marzo 20062 sulla radiotelevisione (LRTV); visti gli articoli2 capoverso4, 9, 27 capoverso 6, 39 capoverso2, 45 capoverso2,
capoverso3, 49 capoverso2, 50 capoversi2 e 3, 55, 56 capoverso2 e 74 capoverso3 dell’ordinanza del 9 marzo 20073 sulla radiotelevisione (ORTV),
Capitolo 1a Obblighi di diffusione
(art. 9 cpv.1 lett. b ORTV)
Art. 1a Oggetto
Il presente capitolo disciplina gli obblighi delle emittenti di cui all’articolo 9 capoverso 1 ORTV in relazione ai comunicati e alle revoche d’allerta soggetti all’obbligo di diffusione secondo l’organo specializzato competente di cui all’articolo 9 capoverso1 dell’ordinanza del 18 agosto 20104 sull’allarme (OAll).
Art. 1b Definizioni
Nel presente capitolo si intende per:
allerta soggetta all’obbligo di diffusione secondo l’organo specializzato competente di cui all’articolo 9 capoverso 1 OAll5: 1. allerta di livello4 e 5 conformemente all’articolo2 capoverso 2 OAll in combinato disposto con l’articolo 10 capoverso 1 OAll, 2. notifiche di terremoto conformemente all’articolo2 capoverso 2 OAll in combinato disposto con l’articolo 10 capoverso 3 OAll;
revoca dell’allerta: informazioni relative alla revoca dell’allerta soggette all’obbligo di diffusione;
ordine di diffusione: ordine contenente tutte le informazioni necessarie per la diffusione o la revoca dell’allerta. In particolare: 1. in caso di allerta – da diffondere alla prossima occasione: la versione standard del testo dell’allerta – da diffondere il più presto possibile: anche la versione breve del testo dell’allerta, 2. in caso di revoca dell’allerta: il testo della revoca dell’allerta.
Art. 1c Prontezza
Le emittenti assicurano la prontezza necessaria per la diffusione o la revoca dell’allerta. In particolare:
definiscono le relative procedure interne;
definiscono e aggiornano le coordinate di contatto per l’inoltro degli ordini di diffusione e le trasmettono all’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP);
provvedono alla formazione dei collaboratori incaricati.
Art. 1d Accettazione dell’ordine di diffusione
Le emittenti accettano l’ordine di diffusione nella misura in cui e non appena le loro redazioni siano operative.
Esse verificano l’autenticità dell’ordine di diffusione.
Esse confermano senza indugio all’UFPP il ricevimento dell’ordine di diffusione.
Art. 1e Momento della diffusione
Le emittenti diffondono i comunicati di allerta di norma in prossimità di una trasmissione d’informazione.
I comunicati di allerta da diffondere alla prossima occasione sono trasmessi come segue:
una prima diffusione di norma entro due ore dal ricevimento dell’ordine di diffusione;
due repliche di norma entro le due ore successive alla prima diffusione.
I comunicati di allerta da diffondere il più presto possibile sono trasmessi come segue:
una prima diffusione di norma entro 30 minuti dal ricevimento dell’ordine di diffusione;
due repliche di norma entro l’ora successiva alla prima diffusione. Nel caso di notifiche di terremoto non sono trasmesse repliche.
La revoca dell’allerta è diffusa alla prossima occasione conformemente al capoverso2 lettera a.
Art. 1f Modalità di diffusione
In caso di comunicato di allerta da diffondere alla prossima occasione, le emittenti radiofoniche danno lettura della versione standard invariata del testo dell’allerta.
In caso di comunicato di allerta da diffondere il più presto possibile, danno lettura della versione standard del testo dell’allerta rielaborata dalla redazione qualora l’inserimento in una trasmissione in corso lo giustifichi.
In caso di revoca dell’allerta danno lettura del testo invariato della revoca dell’allerta.
In caso di comunicato di allerta da diffondere alla prossima occasione, le emittenti televisive trasmettono una schermata con il testo standard dell’allerta e ne danno contemporaneamente lettura.
In caso di comunicato di allerta da diffondere il più presto possibile, trasmettono la versione breve del testo dell’allerta sotto forma di testo scorrevole sullo schermo oppure danno lettura della versione standard del testo dell’allerta rielaborata dalla redazione qualora l’inserimento in una trasmissione in corso lo giustifichi.
In caso di revoca dell’allerta trasmettono una schermata con il testo della revoca dell’allerta e ne danno contemporaneamente lettura.
Art. 1g Lingua
In linea di massima le emittenti diffondono il testo dell’allerta nella lingua principale delle loro trasmissioni.
La SSR traduce il testo dell’allerta qualora esso sia trasmesso sul suo canale romancio. Non è responsabile di eventuali errori di traduzione.
Art. 1h Separazione dal programma redazionale
Un comunicato di allerta deve essere separato dal programma redazionale attraverso un segnale acustico e/o ottico uniforme.
LʼUfficio federale delle comunicazioni (UFCOM) sceglie il segnale acustico ed ottico d’intesa con le emittenti.
Il capoverso1 non si applica nel caso di comunicati di allerta da diffondere il più presto possibile.
Art. 1i Regioni di diffusione
LʼUFCOM definisce le regioni di diffusione d’intesa con l’UFPP e gli organi specializzati.
Le emittenti trasmettono il comunicato di allerta solo se hanno ricevuto il relativo ordine di diffusione.
La SSR diffonde i comunicati di allerta nei seguenti programmi:
nel primo e terzo programma radiofonico6 di ciascuna regione linguistica e nel programma radiofonico di lingua romancia7;
nel primo e secondo programma televisivo di ciascuna regione linguistica e nel programma d’informazione della Svizzera tedesca.
Art. 1j Mediazione
L’UFCOM funge da mediatore nelle controversie tra le emittenti e l’UFPP nonché nelle controversie tra le emittenti e gli organi specializzati competenti.
Art. 7 cpv.3
Il risultato della valutazione soggettiva della qualità delle immagini e dell’audio di un programma con diritti d’accesso effettuata conformemente alle raccomandazioni UIT-R-BT.500-12 (qualità immagini) e UIT-R-BS.1116-1 (qualità audio) dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni8 deve corrispondere almeno a 3,6. Fanno eccezione i programmi televisivi destinati alla ricezione mobile.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2011.
7 gennaio 2011 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard
Art. 4 cpv.1 della concessione SSR SRG idée suisse del 28 nov. 2007 (concessione SSR; FF 2007 7709).
Art. 4 cpv.3 della concessione SSR.
Il contenuto delle raccomandazioni può essere consultato su: http://www.itu.int