RU 2011 3377
Ordinanza del DFI
concernente l’attribuzione di organi per il trapianto
(Ordinanza del DFI sull’attribuzione di organi)
Modifica del 1° luglio 2011
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
ordina:
I
L’ordinanza del DFI del 2 maggio 20071 sull’attribuzione di organi è modificata come segue:
Art. 8 cpv.1 lett. b–c nonché 2 lett. a
Se non vi è un’urgenza medica, il polmone di ottima qualità è attribuito:
in secondo luogo a pazienti affetti da ipertonia polmonare;
in terzo luogo a pazienti d’età inferiore a 40 anni, se il donatore ha meno di 40 anni;
Il polmone di qualità adeguata è attribuito:
a. in primo luogo a pazienti d’età inferiore a 40 anni, se il donatore ha meno di 40 anni;
Art. 9 cpv.1
Se più pazienti presentano lo stesso grado di priorità, il polmone è attribuito:
in primo luogo a un paziente per il quale è indicato un trapianto multiplo secondo l’articolo 11 dell’ordinanza sull’attribuzione di organi;
in secondo luogo a un paziente con ossigenazione extracorporea a membrana e con respirazione meccanica invasiva nel reparto di cure intense;
in terzo luogo a un paziente con gruppo sanguigno 0 o B, se il donatore è del gruppo sanguigno 0;
in quarto luogo al paziente con il tempo d’attesa più lungo.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2011.
1° luglio 2011 Dipartimento federale dell’interno: Didier Burkhalter