RU 2011 4491
Ordinanza
concernente l’informatica e la telecomunicazione
nell’Amministrazione federale
(Ordinanza sull’informatica nell’Amministrazione federale, OIAF)
Modifica del 16 settembre 2011
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 26 settembre 20031 sull’informatica nell’Amministrazione federale è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 10a
Sezione 4 Cooperazione con i Cantoni concernente le applicazioni tecniche
di polizia
Art. 10a
I servizi federali che utilizzano applicazioni tecniche di polizia cooperano con i Cantoni allo scopo di armonizzare tali applicazioni.
Le modalità della cooperazione, in particolare la creazione di organi comuni della Confederazione e dei Cantoni, sono disciplinate in una convenzione con i Cantoni.
Nel rispetto delle disposizioni della presente ordinanza e della convenzione con i Cantoni, i Dipartimenti interessati possono concludere convenzioni di applicazione in merito a singoli progetti finalizzati ad armonizzare le applicazioni tecniche di polizia.
I Dipartimenti interessati informano gli organi comuni sui progetti correnti e futuri di cui al capoverso 3 e garantiscono che lo sviluppo delle applicazioni tecniche di polizia tenga conto delle decisioni di tali organi.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2011.
16 settembre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |