RU 2011 4515
Ordinanza
che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria
Modifica del 30 settembre 2011
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 18 maggio 20111 che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria è modificata come segue:
Art. 1a cpv. 3 e 4
È vietato concedere prestiti o crediti a persone od organizzazioni siriane che partecipano alla prospezione, all’estrazione o alla raffinazione di petrolio.
È vietato acquisire o aumentare partecipazioni in persone od organizzazioni siriane che effettuano attività di cui al capoverso 3 e costituire joint venture con esse.
Art. 1b Divieti concernenti banconote e monete
È vietato fornire, vendere o far pervenire in altro modo alla Banca centrale della Siria nuove banconote e monete siriane che sono stampate o coniate in Svizzera.
Art. 3 lett. e
Nella presente ordinanza s’intende per:
e. persona od organizzazione siriana: 1. lo Stato siriano e qualsiasi autorità di questo Stato, 2. qualsiasi persona fisica ubicata o residente in Siria, 3. qualsiasi persona giuridica od organizzazione con sede in Siria, 4. qualsiasi persona giuridica od organizzazione, ubicata in o fuori della Siria, di proprietà di o controllata direttamente o indirettamente da una o più delle citate persone od organizzazioni.
Art. 3a Divieto di soddisfare determinati crediti
È vietato adempiere a richieste di persone od organizzazioni siriane se vi è correlazione tra queste e un contratto o un’attività la cui esecuzione viene direttamente o indirettamente impedita o pregiudicata da misure previste dalla presente ordinanza.
Art. 5 cpv.1
La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli1, 1a,
Art. 7 cpv.1
Chiunque viola gli articoli1, 1a, 1b, 2, 3a o 4 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.
Art. 7b Disposizione transitoria relativa alla modifica del 30 settembre 2011
I divieti di cui all’articolo 1a capoversi 3 e 4 non valgono per i contratti stipulati prima del 1° ottobre 2011.
II
L’allegato 2 è modificato come segue:
Riferimento al numero dell’allegato e al titolo
Allegato 2
(art. 2 cpv.1 e 4 cpv. 1) Persone fisiche, imprese e organizzazioni alle quali si applicano i provvedimenti di cui agli articoli 2 e 4
III
La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2011.2
23 settembre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |
La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 30 set. 2011 (art.7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).