RU 2011 4945
Ordinanza
sul registro degli incidenti stradali
(ORIStr)
Modifica del 12 ottobre 2011
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 14 aprile 20101 sul registro degli incidenti stradali è modificata come segue:
Art. 3 cpv.1
Il registro di rilevazione è tenuto dall’Ufficio federale delle strade (USTRA) in collaborazione con i Cantoni e il Centro danni del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Centro danni DDPS).
Art. 9 rubrica, cpv. 1bis e cpv. 3, frase introduttiva
Registrazione dei dati
Per tutti gli incidenti stradali rilevati dalla polizia militare, il Centro danni DDPS registra direttamente nel registro di rilevazione:
i dati di cui all’articolo 8 lettere a–d;
il numero di identificazione personale del registro delle autorizzazioni a condurre (FABER) dei conducenti coinvolti nell’incidente; e
il numero di matricola dei veicoli coinvolti negli incidenti.
Gli organi di polizia cantonali competenti e il Centro danni DDPS registrano o notificano i dati progressivamente, in ogni caso al più tardi:
Art. 10 cpv.1
All’inserimento dei dati contenuti in FABER si applica l’articolo 5a capoverso 4 lettera a dell’ordinanza del 23 agosto 20002 concernente il registro delle autorizzazioni a condurre:
Art. 12 cpv. 1bis
Il Centro danni DDPS ha accesso:
ai dati che esso stesso ha registrato;
ai dati relativi agli incidenti che rientrano nel suo ambito di competenza e che sono registrati dagli organi di polizia cantonali.
Art. 16 cpv. 1bis
Il Centro danni DDPS ha accesso:
ai dati che esso stesso ha registrato nel registro di rilevazione;
ai dati relativi agli incidenti che rientrano nel suo ambito di competenza.
Art. 17 cpv. 1bis
Il Centro danni DDPS può valutare i dati per gli scopi di cui all’articolo2 capoverso2 lettere b e d.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.
12 ottobre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |