RU 2011 5309
Ordinanza
sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti
e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente
(Ordinanza sull’agricoltura biologica)
Modifica del 26 ottobre 2011
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica è modificata come segue:
Art. 16a cpv.2
L’acquisto di alimenti per animali a complemento della base foraggiera dell’azienda è autorizzato. Gli alimenti acquistati devono provenire dalla coltura biologica. Per motivi di adeguamento alla rispettiva legislazione dell’Unione europea, il Dipartimento può prevedere che una parte limitata di alimenti per animali non biologici possa essere acquistata.
Art. 16d cpv. 7
Abrogato
Art. 39i
Abrogato
II
L’allegato1 è modificato secondo la versione qui annessa.
III
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.
26 ottobre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |
Allegato 1
Art. N. 3 .3, frase introduttiva
In virtù dell’ordinanza BDTA del 26 ottobre 20112, qualsiasi detentore di animali deve tenere un registro degli animali delle specie bovina e suina nonché degli equidi che sono tenuti nella sua azienda. Per gli altri animali, un elenco sotto forma di un registro deve essere tenuto permanentemente a disposizione dell’ente di certificazione presso la sede dell’azienda. Queste registrazioni, intese a dare una descrizione completa del sistema di gestione del bestiame o del gregge, si applicano a tutte le specie animali e devono contenere almeno le indicazioni seguenti: