RU 2011 6167
Ordinanza del DFI
concernente il regime di promozione 2012–2015
in favore delle organizzazioni di operatori culturali
non professionisti
del 29 novembre 2011
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 28 capoverso1 della legge dell’11 dicembre 20091 sulla promozione della cultura (LPCu),
ordina:
Sezione 1 Obiettivi
Art. 1
Il sostegno delle organizzazioni di operatori culturali non professionisti ha lo scopo di promuovere:
l’accesso alla cultura e lo svolgimento di attività culturali da parte degli operatori culturali non professionisti;
la trasmissione di sapere o di pratiche ai bambini e ai giovani.
Sezione 2 Strumenti
Art. 2 Contributi strutturali
Sono erogati aiuti finanziari per le spese strutturali delle organizzazioni di operatori culturali non professionisti (contributi strutturali). Non sussiste alcun diritto a un sostegno.
Art. 3 Contributi a progetti
Sono erogati aiuti finanziari a progetti di organizzazioni di operatori culturali non professionisti volti alla trasmissione di sapere o di pratiche ai bambini e ai giovani, in particolare nell’ambito del patrimonio culturale immateriale (contributi a progetti). Non sussiste alcun diritto a un sostegno.
Sezione 3 Requisiti formali di promozione
Art. 4 Requisiti di promozione per i contributi strutturali
Le organizzazioni devono essere attive a livello nazionale ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 lettera d LPCu.
Le organizzazioni attive in una sola regione linguistica devono comprovare di collaborare in modo istituzionalizzato o continuativo con organizzazioni partner in altre regioni linguistiche.
Sono sostenute soltanto le organizzazioni attive in modo continuativo da almeno tre anni.
Le organizzazioni devono offrire ai loro membri le seguenti prestazioni:
offerta di formazione e perfezionamento professionale strutturata e periodicamente aggiornata;
divulgazione delle loro attività al pubblico, segnatamente nell’ambito di festival;
consulenza, segnatamente circa le possibilità di esibizione;
rappresentanza degli interessi dei membri nei confronti del pubblico e delle autorità.
Esse devono disporre di una segreteria reperibile in modo regolare e a orari fissi.
Esse devono valutare regolarmente la qualità e l’efficacia delle loro attività.
Art. 5 Requisiti di promozione per i contributi a progetti
I progetti devono essere tecnicamente fondati e disporre di una struttura organizzativa adeguata.
Non sono sostenuti i progetti che potrebbero ottenere aiuti finanziari per la promozione della formazione musicale conformemente all’articolo 12 LPCu.
Sezione 4 Requisiti materiali di promozione
Art. 6 Criteri di promozione per i contributi strutturali
Per i contributi strutturali si applicano i seguenti criteri di promozione:
qualità e volume delle prestazioni di cui all’articolo 4 capoverso 4;
utilizzo dei servizi da parte dei membri;
numero di membri attivi rappresentati.
Art. 7 Criteri di promozione per i contributi a progetti
Per i contributi a progetti si applicano i seguenti criteri di promozione:
qualità contenutistica e specialistica;
rilevanza, in particolare in riferimento all’impatto a lungo termine;
risonanza nel pubblico, nei media e negli ambienti specializzati;
numero di partecipanti;
rapporto costo-utilità;
ammontare dell’autofinanziamento e dell’apporto di terzi.
Sezione 5 Procedura e ulteriori disposizioni
Art. 8 Procedura per i contributi strutturali
Le richieste di contributi strutturali per il periodo di finanziamento 2012–2015 devono essere inoltrate all’Ufficio federale della cultura (UFC) entro il 31 marzo 2012.
Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti formali di promozione e contenere tutte le informazioni necessarie relative ai requisiti materiali di promozione.
L’UFC conclude un contratto di prestazioni con i beneficiari di contributi strutturali. In esso sono disciplinati segnatamente l’ammontare dell’aiuto finanziario e le prestazioni che i beneficiari devono fornire.
Art. 9 Procedura per i contributi a progetti
L’UFC decide ogni anno circa l’erogazione di contributi a progetti.
Le richieste di contributi a progetti devono essere presentate all’UFC entro il 31 ottobre dell’anno precedente. Le richieste di contributi a progetti per il 2012 devono essere inoltrate all’UFC entro il 31 marzo 2012.
Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti formali di promozione e contenere tutte le informazioni necessarie relative ai requisiti materiali di promozione. Devono contenere una descrizione del progetto con l’indicazione degli obiettivi, una lista delle misure e uno scadenzario nonché un preventivo e un piano finanziario.
Art. 10 Aliquote massime dei contributi strutturali
Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento delle spese d’esercizio dell’organizzazione.
Art. 11 Regola di priorità
Nel decidere circa gli aiuti finanziari si ponderano i singoli criteri di promozione. È data priorità alle richieste che soddisfano al meglio i criteri di promozione nel loro insieme.
Art. 12 Oneri
I beneficiari di aiuti finanziari sono tenuti a:
rendere noto il sostegno concesso dall’UFC;
fornire all’UFC tutte le informazioni necessarie concernenti i progetti sostenuti;
comunicare senza indugio all’UFC modifiche sostanziali dei progetti sostenuti.
I beneficiari di contributi a progetti sono tenuti inoltre a presentare all’UFC, entro tre mesi dalla conclusione del progetto, un rapporto finale e un conto di chiusura.
Art. 13 Scambio
Una volta all’anno l’UFC invita le organizzazioni culturali in vista di un bilancio e di uno scambio di opinioni.
Sezione 6 Disposizioni finali
Art. 14
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.
Ha effetto fino al 31 dicembre 2015.
29 novembre 2011 Dipartimento federale dell’interno: Didier Burkhalter