RU 2011 6179
Ordinanza del DFI
concernente il regime di promozione 2012–2015
in favore delle manifestazioni culturali e dei progetti
destinati al grande pubblico
del 29 novembre 2011
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 28 capoverso1 della legge dell’11 dicembre 20091 sulla promozione della cultura (LPCu),
ordina:
Sezione 1 Obiettivi
Art. 1
Il sostegno di manifestazioni culturali e progetti ha lo scopo di sensibilizzare il grande pubblico alla diversità culturale.
Sezione 2 Strumenti
Art. 2
Sono sostenuti le manifestazioni culturali e i progetti speciali che suscitano l’interesse del grande pubblico per determinati aspetti della creazione culturale, segnatamente le feste nell’ambito della cultura popolare o le giornate d’azione di portata nazionale.
Il sostegno è finalizzato a progetti. Non sono erogati sussidi ricorrenti. Non sussiste alcun diritto a un sostegno.
La presente ordinanza non si applica alle manifestazioni culturali e ai progetti che l’Ufficio federale della cultura (UFC) svolge da sé o a cui partecipa in termini di organizzazione e finanziamento. Per tali manifestazioni e progetti le richieste possono essere presentate soltanto in seguito alla pubblicazione del bando di concorso da parte dell’UFC. I dettagli sono disciplinati nel bando.
Sezione 3 Requisiti formali di promozione
Art. 3
Le manifestazioni e i progetti devono avere un irradiamento nazionale ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 lettera b LPCu.
Devono mirare a un pubblico di almeno 10 000 persone.
Devono essere tecnicamente fondati e disporre di una struttura organizzativa adeguata.
Sezione 4 Requisiti materiali di promozione
Art. 4
Si applicano i seguenti criteri di promozione:
qualità artistica o contenutistica;
rilevanza, in particolare in riferimento alla percezione della diversità culturale e all’accesso a forme espressive culturali in Svizzera;
risonanza nel pubblico, nei media e negli ambienti specializzati;
numero di partecipanti;
rapporto costo-utilità;
ammontare dell’autofinanziamento e dell’apporto di terzi.
Sezione 5 Procedura e ulteriori disposizioni
Art. 5 Procedura di presentazione delle richieste
L’UFC decide ogni anno circa l’erogazione di aiuti finanziari.
Le richieste di aiuti finanziari devono essere inoltrate all’UFC entro il 31 ottobre dell’anno precedente. Le richieste per il 2012 devono essere inoltrate all’UFC entro il 31 marzo 2012.
Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti formali di promozione e contenere tutte le informazioni necessarie con riferimento ai requisiti materiali di promozione. Devono contenere una descrizione della manifestazione o del progetto con l’indicazione degli obiettivi, una lista delle misure e uno scadenzario nonché un preventivo e un piano finanziario.
Art. 6 Regola di priorità
Nel decidere circa gli aiuti finanziari si ponderano i singoli criteri di promozione. È data priorità alle richieste che soddisfano al meglio i criteri di promozione nel loro insieme.
Art. 7 Oneri
I beneficiari di aiuti finanziari sono tenuti a:
rendere noto il sostegno concesso dall’UFC;
fornire all’UFC tutte le informazioni necessarie concernenti i progetti sostenuti;
comunicare senza indugio all’UFC modifiche sostanziali dei progetti sostenuti;
presentare all’UFC, entro tre mesi dalla conclusione del progetto, un rapporto finale e un conto di chiusura.
Sezione 6 Disposizioni finali
Art. 8
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.
Ha effetto fino al 31 dicembre 2015.
29 novembre 2011 Dipartimento federale dell’interno: Didier Burkhalter