RU 2011 6525
Ordinanza
sulla preparazione dell’avviamento
dell’Istituto federale di metrologia
del 16 dicembre 2011
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 27 capoverso 3 della legge federale del 17 giugno 20111 sull’Istituto federale di metrologia (LIFM),
ordina:
Art. 1 Competenze degli organi dell’Istituto in vista dell’avviamento
Gli organi dell’Istituto federale di metrologia (Istituto) sono abilitati a prendere i provvedimenti necessari per l’avviamento dell’Istituto. In particolare possono stipulare contratti con terzi.
Art. 2 Finanziamento dell’avviamento
Le spese occasionate dalla transizione allo statuto di Istituto sono coperte, se necessario, con le riserve dell’Ufficio federale di metrologia secondo l’articolo 46 capoverso1 lettera b della legge federale del 7 ottobre 20052 sulle finanze della Confederazione. Le restanti riserve sono destinate alle riserve d’investimento dell’Istituto (art. 20 LIFM).
Art. 3 Indennità dei membri del Consiglio dell’Istituto
Le indennità per i membri del Consiglio dell’Istituto ammontano a:
indennità giornaliera per seduta: 2200 franchi;
indennità giornaliera per seduta per il presidente: 2750 franchi;
altre spese: rimborsate in base a un conteggio separato.
Art. 4 Entrata in vigore e validità
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012 con effetto sino al 31 dicembre 2012.
16 dicembre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |