RU 2012 1823
Ordinanza
sulla segnaletica stradale
(OSStr)
Modifica del 2 marzo 2012
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 5 settembre 19791 sulla segnaletica stradale è modificata come segue:
Art. 19 cpv.1 lett. c
I divieti parziali di circolazione vietano il passaggio per determinati veicoli; hanno il significato seguente:
c. Il segnale «Divieto di circolazione per i velocipedi e i ciclomotori» (2.05) vieta la circolazione con velocipedi o ciclomotori; il segnale «Divieto di circolazione per i ciclomotori» (2.06) vieta l’uso di ciclomotori con motore in marcia, ad eccezione dei ciclomotori la cui velocità massima per la loro costruzione è di 20 km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita;
Art. 64 cpv. 6
L’indicazione «Ciclisti» su una tavola complementare vale per i conducenti di velocipedi e di ciclomotori la cui velocità massima per la loro costruzione è di
km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita come anche per i conducenti degli altri ciclomotori purché il motore sia spento.
Disposizioni finali della modifica del 17 agosto 2005, cpv. 9
Il termine per la sostituzione dei segnali di cui al capoverso 2 è prorogata al 31 dicembre 2015.
II
L’allegato1 è modificato come segue:
N. VIII Formato Formato Formato Formato grande intermedio normale piccolo VIII. Segnali pieghevoli Per i segnali pieghevoli può essere sempre usato il formato normale.
III
La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2012.
2 marzo 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |