RU 2012 1919
Ordinanza
concernente le esigenze tecniche per motoveicoli,
quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore
e tricicli a motore
(OETV 3)
Modifica del 2 marzo 2012
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 2 settembre 19981 concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione In tutto il testo l’espressione «Atto legislativo di base CE/CEE» è sostituita con l’espressione «Atto legislativo di base UE».
Art. N. 1 .2.1.2
1.2.1.2 Nella misura in cui la presente ordinanza non prevede alcuna esigenza, si applica l’OETV.
Art. N. 2 .4.2
Atto legislativo Capitolo Reg. ECE di base UE n.
2.4.2 Dati prescritti 2009/139/CE quadricicli a motore e tricicli a motore
II
La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2012.
2 marzo 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |