RU 2012 3139
Ordinanza del DFI
concernente l’attribuzione di organi per il trapianto
(Ordinanza del DFI sull’attribuzione di organi)
Modifica del 23 maggio 2012
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
ordina:
I
L’ordinanza del DFI del 2 maggio 20071 sull’attribuzione di organi è modificata come segue:
Art. 1 cpv. b
Ai sensi della presente ordinanza si intende per:
b. anticorpi anti-HLA preformati: sostanze immunitarie endogene circolanti nel sangue rivolte contro cellule umane estranee e che in caso di trapianto possono provocare la distruzione dell’organo trapiantato;
Art. 14 Compatibilità tissutale
In terza priorità il rene è attribuito ai pazienti che:
non hanno anticorpi anti-HLA donatore specifici; o
al massimo hanno tanti anticorpi anti-HLA donatore specifici quanti sono stati loro autorizzati dal servizio nazionale di attribuzione.
Il servizio nazionale di attribuzione autorizza solo anticorpi anti-HLA donatore specifici:
la cui intensità di fluorescenza media è inferiore a 10 000; o
per i quali non sussiste un rischio elevato di rigetto dell’organo.
Il numero di anticorpi anti-HLA donatore specifici da autorizzare deve essere calcolato in modo che ogni paziente possa ricevere da almeno il 2 per cento dei donatori che entrano in considerazione un’offerta di organo. Per il calcolo ci si basa su tutti i dati dei donatori finora rilevati.
Il numero di anticorpi anti-HLA donatore specifici da autorizzare deve essere calcolato al momento dell’iscrizione nella lista d’attesa. Esso è ricalcolato ogni volta all’inizio dell’anno civile o quando sono disponibili nuove conoscenze sugli anticorpi anti-HLA donatore specifici di un paziente.
Art. 15 Stato infettivo
Se i donatori sono risultati negativi al test del virus Epstein-Barr, il rene è attribuito in quarta priorità ai pazienti risultati parimenti negativi al test del virus Epstein-Barr.
Art. 15a Attribuzione secondo un sistema a punti
Il rene va attribuito in quinta priorità ai pazienti che hanno ottenuto il maggior numero di punti secondo l’allegato 2.
Art. 18 Trapianto combinato del pancreas o delle isole di Langerhans e di un rene
I pazienti che necessitano soltanto di un rene hanno la precedenza sui pazienti per i quali è indicato un trapianto del pancreas o delle isole di Langerhans e di un rene se:
soltanto nel loro caso vi è un’urgenza medica; o
la loro parte di anticorpi anti-HLA preformati secondo l’allegato 2 consiste almeno del 90 per cento.
Art. 19 cpv. 2
La migliore compatibilità delle caratteristiche tissutali è valutata sulla base del sistema a punti dell’allegato 2a.
II
L’allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa.
Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 2a conformemente alla versione qui annessa.
III
La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2012.
23 maggio 2012 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset
Allegato 2
Sistema a punti per l’attribuzione di un rene Criteri Punti Per ogni compatibilità con il locus HLA-DR 12 Per ogni compatibilità con il locus HLA-B 4 Per ogni compatibilità con il locus HLA-A 4 Tempo d’attesa al mese a partire dall’iscrizione nella lista d’attesa e prima dell’inizio della dialisi 0,75 Tempo d’attesa al mese a partire dall’iscrizione nella lista d’attesa e prima dell’inizio della dialisi1,5
Per ogni paziente deve essere accertata la parte percentuale di tutti i donatori registrati nella banca dati del servizio nazionale di attribuzione, contro cui egli ha anticorpi anti-HLA preformati (pannello calcolato di anticorpi reattivi).
Per ogni pannello di anticorpi reattivi deve essere calcolato un numero di punti secondo la formula seguente: Numero di punti = 120 × x2 (x = pannello calcolato di anticorpi reattivi).
Allegato 2a
(art. 19 cpv. 2) Sistema a punti per l’attribuzione di pancreas e isole di Langerhans Criteri Punti Per ogni compatibilità con il locus HLA-DR 6 Per ogni compatibilità con il locus HLA-B 4 Per ogni compatibilità con il locus HLA-A1