RU 2012 3437
Ordinanza
concernente l’importazione di prodotti agricoli
(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del 23 maggio 2012
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’allegato 3 dell’ordinanza del 26 ottobre 20111 sulle importazioni agricole è modificato secondo la versione qui annessa.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2012.
23 maggio 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione: Eveline Widmer-Schlumpf |
La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova |
Allegato 3
(art. 10) Contingenti doganali interi e parziali
Art. N. 1
1. Disciplinamento del mercato: animali della specie equina Contingente Prodotto Volume del contindoganale n. gente doganale (capi) [1] [1] [1]
Animali della specie equina 3822 Aumento temporaneo del contingente doganale per il 20122 400 [1] In grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale
con effetto dal 1° lug. 2012