RU 2012 4089
Ordinanza
sull’assicurazione malattie
(OAMal)
Modifica del 4 luglio 2012
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 50a cpv.1 lett. b
I dietisti devono attestare:
b. un’attività pratica di due anni effettuata presso un dietista o un’organizzazione di dietetica autorizzati ai sensi della presente ordinanza oppure in un ospedale, in un gabinetto medico o presso un’organizzazione privata o pubblica sotto la direzione di un dietista che adempie le condizioni d’autorizzazione stabilite nella presente ordinanza.
Art. 52b Organizzazioni di dietetica
Le organizzazioni di dietetica sono autorizzate se:
sono riconosciute giusta la legislazione del Cantone in cui esercitano;
hanno definito il loro campo d’attività quanto al territorio, all’orario, al tipo di cure e di pazienti;
le loro prestazioni sono fornite da persone che adempiono le condizioni di cui all’articolo 50a;
dispongono delle attrezzature corrispondenti al loro campo d’attività;
partecipano alle misure di controllo di qualità di cui all’articolo 77, intese a garantire, nell’ambito del loro campo d’attività, l’effettuazione di cure di buona qualità e adeguate.
Art. 59 Fatturazione in generale
I fornitori di prestazioni devono fornire nelle loro fatture tutte le indicazioni amministrative e mediche necessarie alla verifica del calcolo della rimunerazione e dell’economicità delle prestazioni conformemente all’articolo 42 capoverso3 e 3bis della legge. Devono fornire in particolare le indicazioni seguenti:
le date delle cure;
le prestazioni dispensate, dettagliate secondo la tariffa determinante;
le diagnosi e le procedure necessarie al calcolo della tariffa applicabile;
il numero d’identificazione della tessera d’assicurato ai sensi dell’articolo 3 capoverso1 lettera f dell’ordinanza del 14 febbraio 20072 sulla tessera d’assicurato per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
il numero d’assicurato ai sensi della legge federale del 20 dicembre 19463 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
Il fornitore di prestazioni emette due fatture separate per le prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e per le altre prestazioni.
Per le analisi, la fatturazione al debitore della rimunerazione è effettuata esclusivamente dal laboratorio che ha eseguito l’analisi. Le tariffe forfettarie secondo l’articolo 49 della legge rimangono salve.
Se gli assicuratori e i fornitori di prestazioni hanno convenuto che l’assicuratore è il debitore della rimunerazione (sistema del terzo pagante), il fornitore di prestazioni deve far pervenire all’assicurato la copia della fattura prevista nell’articolo 42 capoverso3 della legge. Può convenire con l’assicuratore che quest’ultimo trasmetta la copia della fattura.
Titolo prima dell’art. 59a
Abrogato
Art. 59a Fatturazione nel caso di un modello di rimunerazione di tipo DRG
Nel caso di un modello di rimunerazione di tipo DRG (diagnosis related groups) il fornitore di prestazioni deve fornire un numero d’identificazione unico per gli insiemi di dati con le indicazioni amministrative e mediche ai sensi dell’articolo 59 capoverso1. Il dipartimento stabilisce una struttura uniforme degli insiemi di dati, valida in tutta la Svizzera.
Le diagnosi e le procedure ai sensi dell’articolo 59 capoverso1 lettera c devono essere codificate conformemente alle classificazioni menzionate per la statistica medica degli stabilimenti ospedalieri alla cifra 62 dell’allegato dell’ordinanza del 30 giugno 19934 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali.
Il fornitore di prestazioni trasmette contemporaneamente alla fattura gli insiemi di dati con le indicazioni amministrative e mediche secondo l’articolo 59 capoverso 1 al servizio di ricezione dei dati dell’assicuratore. Deve essere garantito che esclusivamente questo servizio di ricezione dei dati ottenga l’accesso alle indicazioni mediche.
Il servizio di ricezione dei dati determina per quali fatture è necessario un esame più approfondito e trasmette all’assicuratore le indicazioni necessarie a questo scopo. L’assicuratore non può impartire al servizio di ricezione dei dati istruzioni concernenti la trasmissione dei dati in relazione a singole fatture.
Se nel corso dell’esame l’assicuratore esige dal fornitore di prestazioni ragguagli supplementari di natura medica ai sensi dell’articolo 42 capoverso4 della legge, l’assicuratore deve informare la persona assicurata riguardo alla possibilità di scelta di cui dispone ai sensi dell’articolo 42 capoverso5 della legge.
Ogni assicuratore deve disporre di un servizio di ricezione dei dati. Quest’ultimo deve essere certificato ai sensi dell’articolo 11 della legge federale del 19 giugno 19925 sulla protezione dei dati.
L’assicuratore informa spontaneamente l’Incaricato ai sensi dell’articolo 26 della legge federale 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati della certificazione o del rinnovo della certificazione del suo servizio di ricezione dei dati. L’Incaricato può esigere in ogni momento dal servizio di ricezione dei dati o dall’organismo di certificazione i documenti rilevanti per la certificazione o il rinnovo della certificazione. L’Incaricato pubblica un elenco dei servizi di ricezione dei dati certificati.
Art. 59abis Fatturazione nel settore ambulatoriale e nei settori della riabilitazione e della psichiatria
Per il settore ambulatoriale e per i settori della riabilitazione e della psichiatria il dipartimento emana disposizioni d’esecuzione sulla rilevazione, il trattamento e la trasmissione delle diagnosi e delle procedure, nel rispetto del principio della proporzionalità.
Art. 59ater Misure atte a proteggere i dati e conservazione
Per l’elaborazione delle indicazioni mediche ai sensi dell’articolo 59 capoverso1, gli assicuratori prendono le misure tecniche e organizzative atte a proteggere i dati, in particolare quelle secondo gli articoli 21 e 22 dell’ordinanza del 14 giugno 19936 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati.
Se le indicazioni mediche ai sensi dell’articolo 59 capoverso1 non sono conservate sotto forma criptata, le generalità degli assicurati sono sostituite da uno pseudonimo per la conservazione di queste indicazioni. La pseudonimizzazione o il criptaggio possono essere tolti soltanto dal medico di fiducia.
Titolo prima dell’art. 59b
Capitolo 3 Tariffe e prezzi
Sezione 1 Principi
II
Disposizione transitoria della modifica del 4 luglio 2012
Entro il 31 dicembre 2013, ogni assicuratore deve disporre di un servizio di ricezione dei dati certificato ai sensi dell’articolo 59a capoverso6. Fino a quando l’assicuratore non dispone di un servizio di ricezione dei dati certificato, una trasmissione sistematica secondo l’articolo 59a capoverso3 di indicazioni mediche è unicamente possibile se queste indicazioni sono trasmesse direttamente al medico di fiducia ai sensi dell’articolo 57 della legge.
Entro il 31 dicembre 2014, per il settore ambulatoriale e per i settori della riabilitazione e della psichiatria, il dipartimento emana disposizioni sulla rilevazione, il trattamento e la trasmissione delle diagnosi e delle procedure e pubblica le classificazioni per la codifica applicabili in tutta la Svizzera. Fino alla pubblicazione delle classificazioni applicabili, i fornitori di prestazioni nel settore ambulatoriale e nei settori della riabilitazione e della psichiatria trasmettono le diagnosi e le procedure secondo le modalità e le codifiche fissate nelle convenzioni tariffali applicabili.
III
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.
4 luglio 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |