RU 2012 4245
Ordinanza del DFAE
concernente l’ordinanza sul personale federale
(O-OPers˗DFAE)
Modifica del 13 agosto 2012
Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze,
ordina:
I
L’ordinanza del DFAE del 20 settembre 20021 concernente l’ordinanza sul personale federale è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni
In tutta l’ordinanza l’espressione «Direzione delle risorse e rete esterna (DRE)» è sostituita con «Direzione delle risorse (DR)».
In tutta l’ordinanza l’espressione «DRE» è sostituita con «DR».
Titolo prima dell’art. 127a
Sezione 1a Contributi per la custodia di bambini complementare alla famiglia
Art. 127a
Per la custodia di bambini complementare alla famiglia si applicano per analogia gli articoli 75a e 75b OPers, se il bambino è custodito:
in una struttura destinata alla custodia di bambini come strutture d’accoglienza per l’infanzia o scuole dell’infanzia;
presso genitori diurni; o
da persone private con le quali sussiste un rapporto di lavoro disciplinato dal diritto locale.
Art. 130 Contributi alle spese di formazione in Svizzera
Gli impiegati soggetti all’obbligo di trasferimento e il personale soggetto a rotazione possono ricevere contributi alle spese di formazione anche in Svizzera al termine o in vista dell’impiego all’estero.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° settembre 2012.
13 agosto 2012 Dipartimento federale degli affari esteri: Didier Burkhalter