RU 2012 4889
Accordo dell'11 luglio 1995 tra la Confederazione Svizzera e lo Stato del Qatar concernente il traffico aereo di linea
Accordo dell’11 luglio 1995
tra la Confederazione Svizzera e lo Stato del Qatar concernente il traffico aereo di linea
Modifica dell’Accordo1 Entrato in vigore il 1° novembre 2006
Traduzione2
Allegato
Tavole delle linee Tavola I Linee sulle quali le imprese designate dalla Svizzera possono esercitare servizi aerei:
Punti di partenza Punti intermedi Punti nel Qatar Punti oltre il Qatar Punti in Svizzera Tutti e due i punti Ogni punto Tutti e quattro i punti Tavola II Linee sulle quali le imprese designate dal Quatar possono esercitare servizi aerei:
Punti di partenza Punti intermedi Punti in Svizzera Punti oltre la Svizzera Punti nel Qatar Tutti e due i punti Ogni punto Tutti e due i punti nell’Europa geografica e tutti e due i punti nell’America settentrionale* * L’esercizio verso punti oltre la Svizzera nell’America settentrionale sottostà a condizioni particolari che devono essere convenute dalle autorità aeronautiche delle due Parti.
Note: 1. Punti intermedi e punti oltre sulle linee specificate possono, secondo quanto conviene alle imprese designate, non essere serviti in occasione di tutti i voli o di taluni di essi.
Dal testo originale inglese 2. Ciascuna impresa designata può far terminare uno o più servizi convenuti sul territorio dell’altra Parte. 3. Oltre ai punti intermedi e ai punti oltre menzionati nell’Allegato, per i quali possono essere esercitati diritti di traffico in 5a libertà e che possono essere scelti liberamente e modificati da un periodo d’orario all’altro, ciascuna impresa designata può servire qualsiasi punto, a condizione che non siano esercitati diritti di traffico fra detti punti e il territorio dell’altra Parte.