RU 2012 5427
Ordinanza del DFI
sulla frutta, la verdura, le confetture
e i prodotti simili alle confetture
Modifica del 2 ottobre 2012
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
ordina:
I
L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sulla frutta, la verdura, le confetture e i prodotti simili alle confetture è modificata come segue:
Art. 12 cpv. 10, primo periodo
La confettura, la confettura extra, la gelatina e la gelatina extra devono contenere almeno il 50 per cento di materia secca solubile (valore rifrattometrico). …
Art. 14 cpv. 2, primo periodo
La marmellata e la marmellata-gelatina devono contenere almeno il 50 per cento di materia secca solubile (valore rifrattometrico). …
Art. 16 cpv. 2, primo periodo
La crema di marroni deve contenere almeno il 50 per cento di materia secca solubile (valore rifrattometrico). …
II
La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2012.
2 ottobre 2012 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset