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Ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l’omologazione semplificata di medicamenti e l’omologazione di medicamenti con procedura di notifica

AS 2012 5677 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 7 set 2012

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2012-5677/it/ordinanza-dell-istituto-svizzero-per-gli-agenti-terapeutici-concernente-l-omologazione-semplificata-di-medicamenti-e-l-omologazione-di-medicamenti-con-procedura-di-notifica

Consultato il 11 set 2026

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Fonte

Modifica: Ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l’omologazione semplificata di medicamenti e l’omologazione di medicamenti con procedura di notifica (RS 812.212.23)

RU 2012 5677

Ordinanza
dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici
concernente l’omologazione semplificata di medicamenti e
l’omologazione di medicamenti con procedura di notifica
(OOSM)

Modifica del 7 settembre 2012

Il Consiglio dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Consiglio dell’Istituto)
ordina:

I

L’ordinanza del 22 giugno 20061 dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l’omologazione semplificata di medicamenti e l’omologazione di medicamenti con procedura di notifica è modificata come segue:

Art. 4 cpv.1 lett. b, 3bis e 4

Un medicamento per uso umano ottiene su domanda lo statuto di medicamento importante per malattie rare (medicamento orfano, Orphan drug), se il richiedente prova che:

b. lo statuto di medicamento importante per malattie rare è stato conferito al medicamento o al suo principio attivo da un altro Paese con controllo del medicamento equivalente ai sensi dell’articolo 13 LATer.

Per i principi attivi o i medicamenti il cui statuto di medicamento orfano è stato diversamente valutato da due Paesi con controllo del medicamento equivalente ai sensi dell’articolo 13 LATer l’Istituto esegue una propria valutazione dei dati che serve a provare la gravità e la rarità della malattia.

Per le domande secondo il capoverso1 lettera b, il richiedente deve provare che il principio attivo cui all’estero è stato conferito lo statuto di medicamento orfano, è contenuto anche nel medicamento oggetto della domanda.

Art. 15 e 16

Abrogati di medicamenti con procedura di notifica

Titolo prima dell’art. 27a

Sezione 4a Radiofarmaci e antidoti di impiego medico ben noto

(art. 14 cpv. 1 LATer)

Art. 27a

I radiofarmaci e gli antidoti contenenti un principio attivo che non è o non era contenuto in nessun altro medicamento omologato dall’Istituto possono essere omologati con procedura semplificata se:

  1. il principio attivo del medicamento è impiegato da almeno dieci anni per l’indicazione e la modalità d’uso proposte e se la sua sicurezza ed efficacia sono generalmente riconosciute in base alle esperienze d’uso raccolte;

  2. il preparato è o è stato omologato in un Paese con controllo del medicamento equivalente per l’indicazione e la modalità d’uso proposte oppure è stato autorizzato dalle autorità estere competenti o dall’Istituto per il trattamento di determinati pazienti.

Gli antidoti, che devono essere introdotti nell’assortimento della Farmacia dell’esercito, possono essere omologati con procedura semplificata se è soddisfatta la condizione secondo il capoverso1 lettera a.

L’Istituto può in casi giustificati prescindere dall’obbligo di documentazione secondo gli articoli 4 e 5 OOMed. La decisione concernente l’omologazione può essere vincolata a condizioni e oneri che garantiscono un controllo sistematico dell’utilizzo del medicamento.

Art. 38 Modifiche

Se il preparato di base subisce modifiche che riguardano anche il medicamento in co-marketing, queste modifiche devono essere riprese per il medicamento in co-marketing. Le modifiche del medicamento in co-marketing devono essere notificate all’Istituto entro 30 giorni dall’approvazione delle modifiche del preparato di base.

Footnotes

  1. [1] RS 812.212.23

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

7 settembre 2012 In nome del Consiglio dell’Istituto: La presidente, Christine Beerli