RU 2012 6087
Ordinanza
sull’imposta preventiva
(OlPrev)
Modifica del 31 ottobre 2012
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 19 dicembre 19661 sull’imposta preventiva è modificata come segue:
Art. 40 cpv.1
Chiunque organizza in Svizzera una lotteria o un’operazione affine alle lotterie per la quale sono previsti premi in denaro di più di 1000 franchi, come anche chiunque pattuisce scommesse professionali, è tenuto, prima di rendere pubblica l’operazione, ad annunciarsi spontaneamente all’Amministrazione federale delle contribuzioni.
Art. 41 cpv.1
L’imposta è calcolata sull’ammontare complessivo dei premi in denaro di più di 1000 franchi, vinti con biglietti venduti o con giocate; essa deve essere pagata spontaneamente all’Amministrazione federale delle contribuzioni entro 30 giorni dall’estrazione, in base a un rendiconto da farsi su modulo ufficiale.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.
31 ottobre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |