RU 2012 6227
Ordinanza
sull’assicurazione contro gli infortuni
(OAINF)
Modifica del 7 novembre 2012
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 20 dicembre 19821 sull’assicurazione contro gli infortuni è modificata come segue:
Art. 2 cpv.1 lett. i
Non sono soggetti all’obbligo assicurativo:
i. i pompieri di milizia.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.
7 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |