RU 2012 6337
Ordinanza
concernente l’assicurazione facoltativa
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(OAF)
Modifica del 21 settembre 2012
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 26 maggio 19611 concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Art. 13b Aliquota di contribuzione per l’AVS/AI
1I contributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa ammontano al 9,8 per cento del reddito determinante. Gli assicurati devono versare almeno il contributo minimo di 914 franchi annui.
Gli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa pagano un contributo sulla base della loro sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita. Il contributo è compreso tra 914 e 22 850 franchi annui. È calcolato come segue:
Sostanza o reddito annuo Contributo annuo Supplemento per ogni 50 000 franchi conseguito in forma di rendita (AVS+AI) ulteriori di sostanza o di reddito moltiplicato per 20 conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 Franchi Franchi Franchi meno di 550 000 914 – 550 000 980 98
750 000 3 332 147
400 000 e oltre 22 850 –
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.
21 settembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |