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Ordinanza concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

AS 2012 6337 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 21 set 2012

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2012-6337/it/ordinanza-concernente-l-assicurazione-facoltativa-per-la-vecchiaia-i-superstiti-e-l-invalidita

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (RS 831.111)

RU 2012 6337

Ordinanza
concernente l’assicurazione facoltativa
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(OAF)

Modifica del 21 settembre 2012

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 26 maggio 19611 concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:

Art. 13b Aliquota di contribuzione per l’AVS/AI

1I contributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa ammontano al 9,8 per cento del reddito determinante. Gli assicurati devono versare almeno il contributo minimo di 914 franchi annui.

Gli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa pagano un contributo sulla base della loro sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita. Il contributo è compreso tra 914 e 22 850 franchi annui. È calcolato come segue:

Sostanza o reddito annuo Contributo annuo Supplemento per ogni 50 000 franchi conseguito in forma di rendita (AVS+AI) ulteriori di sostanza o di reddito moltiplicato per 20 conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 Franchi Franchi Franchi meno di 550 000 914 – 550 000 980 98

750 000 3 332 147

400 000 e oltre 22 850 –

Footnotes

  1. [1] RS 831.111

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

21 settembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova