RU 2012 6473
Ordinanza
sulla formazione professionale
(OFPr)
Modifica del 14 novembre 2012
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 19 novembre 20031 sulla formazione professionale è modificata come segue:
Art. 65 Contributi per lo svolgimento di esami federali di professione ed esami professionali federali superiori
I contributi federali ai sensi dell’articolo 56 LFPr per lo svolgimento di esami federali di professione ed esami professionali federali superiori coprono al massimo il 60 per cento dei costi.
Per gli esami che risultano particolarmente onerosi per ragioni legate alla materia, può essere concesso un contributo pari al massimo all’80 per cento dei costi. Le domande di contributo devono essere specialmente motivate.
Art. 65a Contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori
I contributi federali ai sensi dell’articolo 56 LFPr per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori coprono al massimo il 25 per cento dei costi.
I contributi a favore di cicli di formazione delle scuole specializzate superiori sono concessi soltanto se:
i cicli di formazione sono offerti da organizzazioni del mondo del lavoro d’importanza nazionale e attive su tutto il territorio del Paese;
per i cicli di formazione non vengono pagati contributi cantonali.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.
14 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |