RU 2012 6569
Ordinanza
sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni
di radiocomunicazione
(OGC)
Modifica del 31 ottobre 2012
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 9 marzo 20071 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione è modificata come segue:
Art. 8 cpv.1 lett. g
Sono esentate dall’obbligo di concessione le utilizzazioni di frequenze:
g. con impianti di radiocomunicazione che, sotto il controllo di una rete, trasmettono su frequenze concessionate, ad eccezione delle frequenze esercitate in modo diretto (direct mode, DMO).
Art. 10 cpv.1 e 4
Tutte le emissioni, ad eccezione di quelle esenti da concessione in virtù dell’articolo 22 capoversi 2 e 3 LTC, devono potere essere identificate ai fini del controllo tecnico o del mantenimento della funzionalità del sistema. Le emissioni con un’identificazione falsa o che induce in inganno sono vietate.
L’UFCOM può emanare prescrizioni tecniche e amministrative.
Art. 11 cpv.1 e 3
Se per l’utilizzazione di un impianto di radiocomunicazione occorre un certificato di capacità, possono utilizzare l’impianto soltanto i titolari di un simile certificato. Gli impianti per le radiocomunicazioni marittime, renane ed aeronautiche possono essere utilizzati anche da altre persone se ciò avviene sotto il controllo e la responsabilità del detentore di un certificato.
L’impianto del concessionario può essere utilizzato anche da:
persone fisiche impiegate o incaricate dal concessionario;
persone che costituiscono con lui una società semplice, nella misura in cui l’utilizzazione dell’impianto serva al conseguimento dello scopo perseguito dalla società;
persone che effettuano verifiche di funzionalità allo scopo di ripararlo.
Art. 13 cpv. 2 e 3
L’UFCOM decide in merito ai provvedimenti da adottare per fare cessare le interferenze e riscuote un emolumento per i costi provocati dagli accertamenti.
Se l’impianto che subisce interferenze non corrisponde allo stato attuale della tecnica, spetta al detentore adottare i provvedimenti necessari.
Art. 16 cpv. 2bis
I richiedenti stabiliti all’estero devono indicare un indirizzo di corrispondenza in Svizzera presso cui possono essere notificate validamente in particolare le comunicazioni, le citazioni e le decisioni ad essi destinate.
Art. 18 Ritiro, revoca, sospensione, oneri
A complemento dei provvedimenti enumerati all’articolo 58 capoversi 2 e 3 LTC, l’autorità concedente può ritirare, revocare o sospendere la concessione oppure subordinarla a oneri, se il concessionario non paga le tasse dovute secondo gli articoli 39 e 40 LTC.
Se una nuova richiesta di concessione è presentata a seguito di un ritiro o una revoca della concessione a causa del mancato pagamento delle tasse dovute secondo gli articoli 39 e 40 LTC, l’autorità concedente può, prima di concedere una nuova concessione, esigere:
il pagamento delle tasse arretrate;
il pagamento anticipato della tassa amministrativa unica per il rilascio della concessione così come delle tasse ricorrenti dovute fino alla fine dell’anno in corso.
Sezione 5 Dimostrazioni di impianti di radiocomunicazione
Art. 37
La concessione di radiocomunicazione per dimostrazioni autorizza il concessionario a utilizzare, nei limiti di spazio e di tempo previsti, lo spettro delle radiofrequenze con impianti di radiocomunicazione conformi alle prescrizioni per effettuare dimostrazioni a terzi.
Art. 38 cpv.1
La concessione per le prove di radiocomunicazione autorizza il concessionario a utilizzare talune frequenze per sviluppare, provare e presentare nuove tecnologie, nuove offerte o impianti di radiocomunicazione non conformi alle prescrizioni.
Sezione 7 (art. 40 - 42)
Abrogata
Art. 46a Utilizzazione di un impianto di radiocomunicazione marittima portatile con DSC
Chi vuole utilizzare un impianto di radiocomunicazione marittima portatile con DSC (chiamata selettiva digitale [digital selective calling]) deve essere titolare di uno dei certificati di capacità di cui all’articolo 45.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.
31 ottobre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |