RU 2012 6703
Legge federale
sull’adeguamento delle misure collaterali
alla libera circolazione delle persone
del 15 giugno 2012
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 2 marzo 20121,
decreta:
I
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge federale del 28 settembre 19562 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro
Art. 1a
2. In caso 1 Se constata che in un ramo o in una professione vengono ripetutadi abusi mente e abusivamente offerti salari e durate di lavoro inferiori a quelli usuali per il luogo, il ramo o la professione, la Commissione tripartita di cui all’articolo 360b del Codice delle obbligazioni3 può, con il consenso delle parti contraenti, chiedere che venga conferito il carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro valido per il ramo interessato.
Il carattere obbligatorio generale può in tal caso essere conferito:
alla retribuzione minima e alla corrispondente durata del lavoro;
ai contributi ai costi d’esecuzione;
ai controlli paritetici;
alle sanzioni contro datori di lavoro e lavoratori inadempienti, in particolare alle pene convenzionali e all’addossamento delle spese dei controlli.
2. Legge federale dell’8 ottobre 19994 sui lavoratori distaccati in Svizzera Titolo Legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro (Legge sui lavoratori distaccati, LDist)
Art. 1, rubrica e cpv. e 32
Oggetto e definizione
Essa disciplina parimenti il controllo dei datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera e le sanzioni applicabili a tali datori di lavoro, qualora questi violino le disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di lavoro ai sensi dell’articolo 360a del Codice delle obbligazioni5 (CO).
La definizione di lavoratore è retta dal diritto svizzero (art. 319–362 CO).
Art. 1a Prova dell’attività lucrativa indipendente da parte di prestatori di servizi esteri
I prestatori di servizi esteri che dichiarano di esercitare un’attività lucrativa indipendente devono, su richiesta, dimostrarlo ai competenti organi di controllo di cui all’articolo7 capoverso1. La definizione di attività lucrativa indipendente è retta dal diritto svizzero.
In occasione di un controllo sul posto, il prestatore di servizi deve presentare agli organi di controllo i seguenti documenti:
una copia della notifica di cui all’articolo 6 o una copia dell’autorizzazione rilasciata, se l’esercizio di un’attività lucrativa in Svizzera sottostà alla procedura di notifica o di autorizzazione conformemente alla legislazione sugli stranieri;
il certificato di cui all’articolo 19 paragrafo2 del regolamento (CE)
987/2009 (modulo A1)6;
Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 set. 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nella versione vincolante per la Svizzera secondo l’Allegato II all’Accordo del 21 giu. 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681).
c. una copia del contratto concluso con il mandante o il committente; in assenza di un contratto scritto occorre una conferma scritta da parte del mandante o del committente per il mandato o il contratto di appalto da eseguire in Svizzera; i documenti devono essere presentati in una lingua ufficiale.
Se il prestatore di servizi non può presentare i documenti indicati nel capoverso2, l’organo di controllo gli impartisce un termine supplementare di due giorni al massimo.
Se non sono in grado di stabilire definitivamente l’esistenza di un’attività lucrativa indipendente sulla base dei documenti presentati e di eventuali osservazioni sul posto, gli organi di controllo richiedono informazioni e documenti supplementari.
La persona controllata e il suo mandante o il suo committente presentano agli organi di controllo, su richiesta, tutti i documenti che servono a dimostrare l’attività lucrativa indipendente della persona controllata e che forniscono informazioni sul rapporto contrattuale esistente.
Art. 1b Misure in caso di infrazione all’obbligo di presentare i documenti o di incapacità di fornire la prova dell’attività lucrativa indipendente
L’organo di controllo può notificare all’autorità cantonale competente ai sensi dell’articolo7 capoverso1 lettera d:
le persone che entro il termine supplementare impartito non presentano né i documenti di cui all’articolo 1a capoverso2, né documenti equivalenti;
le persone che non sono riuscite a fornire la prova della loro attività lucrativa indipendente e il cui datore di lavoro non è identificabile.
L’autorità cantonale può ordinare l’interruzione dei lavori e disporre che la persona interessata lasci il posto di lavoro. I ricorsi contro l’ordine di interrompere i lavori non hanno effetto sospensivo. Per il resto la procedura è retta dal diritto cantonale.
L’interruzione dei lavori dura:
per le persone di cui al capoverso1 lettera a: finché non sono presentati i documenti di cui all’articolo 1a capoverso2 o documenti equivalenti;
per le persone di cui al capoverso1 lettera b: finché il loro datore di lavoro non è identificato.
Art. 2 cpv.1 lett. a
Il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori distaccati almeno le condizioni lavorative e salariali prescritte nelle leggi federali, nelle ordinanze del Consiglio federale, in contratti collettivi di obbligatorietà generale e in contratti normali di lavoro ai sensi dell’articolo 360a CO7 nei seguenti ambiti:
a. retribuzione minima, inclusi i supplementi;
Art. 3, primo periodo
Il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori distaccati un alloggio che soddisfi il grado usuale di igiene e comodità nel luogo d’impiego. …
Art. 6 cpv.1 lett. a
Prima dell’inizio dell’impiego, il datore di lavoro deve notificare all’autorità designata dal Cantone in virtù dell’articolo7 capoverso1 lettera d, per scritto e nella lingua ufficiale del luogo d’impiego, le indicazioni necessarie per l’esecuzione dei controlli, in particolare:
a. l’identità e il salario delle persone distaccate in Svizzera;
Art. 7 cpv.2
Il datore di lavoro deve mettere a disposizione degli organi competenti secondo il capoverso1, su richiesta, tutti i documenti che provano l’osservanza delle condizioni lavorative e salariali dei lavoratori. I documenti devono essere presentati in una lingua ufficiale.
Art. 9 cpv.2 e 3
L’autorità cantonale competente ai sensi dell’articolo7 capoverso1 lettera d può:
per infrazioni all’articolo 1a capoverso2, per infrazioni di lieve entità all’articolo2 e per infrazioni agli articoli3 e 6, pronunciare una sanzione amministrativa che preveda il pagamento di un importo sino a 5000 franchi; è applicabile l’articolo7 della legge federale del 22 marzo 19748 sul diritto penale amministrativo;
per infrazioni all’articolo2 che non sono di lieve entità, per infrazioni ai sensi dell’articolo12 capoverso1 o per il mancato pagamento dell’importo della sanzione amministrativa passata in giudicato di cui alla lettera a, vietare alle imprese o alle persone interessate di offrire i loro servizi in Svizzera per un periodo da uno a cinque anni;
per infrazioni alle disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di lavoro ai sensi dell’articolo 360a CO9 commesse da datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera, pronunciare una sanzione amministrativa che preveda il pagamento di un importo sino a 5000 franchi; è applicabile l’articolo7 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo;
addossare totalmente o parzialmente alle imprese o alle persone inadempienti i costi dei controlli.
L’autorità che pronuncia una sanzione notifica una copia della sua decisione alla Segreteria di Stato dell’economia e all’organo di controllo competente ai sensi dell’articolo7 capoverso1 lettera a. La Segreteria di Stato dell’economia tiene un elenco delle imprese e delle persone che sono state oggetto di una sanzione passata in giudicato. L’elenco è pubblico.
Art. 12 cpv.1 lett. c e d
Chiunque:
non si attiene a un divieto di offrire servizi passato in giudicato secondo l’articolo9 capoverso2 lettera b;
impiega lavoratori in Svizzera e viola sistematicamente e per fine di lucro le disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di lavoro ai è punito con una multa sino a 40 000 franchi, sempre che non sia stato commesso un delitto per il quale il Codice penale11 commina una pena più grave.
Art. 14, primo periodo
La Segreteria di Stato dell’economia vigila sull’esecuzione della presente legge. …
II
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 15 giugno 2012 Consiglio degli Stati, 15 giugno 2012 Il presidente: Hansjörg Walter Il presidente: Hans Altherr Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab Referendum ed entrata in vigore
Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 4 ottobre 2012.12
Fatto salvo il capoverso3, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.13
L’articolo 6 capoverso1 lettera a della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera (n. 2) entra in vigore il 1° maggio 2013.
21 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |
Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 19 nov. 2012.