RU 2012 7149
Ordinanza
sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli
(Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)
Modifica del 30 novembre 2012
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 27 ottobre 19761 sull’ammissione alla circolazione è modificata come segue:
Art. 80 cpv. 4 e 5
Un detentore che prende in leasing o lascia, spesso o durevolmente, usare a terzi il suo veicolo, può chiedere all’autorità d’immatricolazione, mediante formulario elettronico ufficiale, che un cambiamento di detentore necessiti della sua approvazione o di quella di un’altra persona fisica o giuridica menzionata nel formulario. Se un detentore non può ricorrere al formulario elettronico, può presentare la richiesta per iscritto. L’autorità d’immatricolazione iscrive questa limitazione nella licenza di circolazione e nel registro centrale dei veicoli e dei detentori (MOFIS) se è in possesso della richiesta al momento dell’immatricolazione.
L’autorità d’immatricolazione conserva il formulario in originale o riproducibile in forma elettronica fintanto che esiste l’iscrizione nonché per i dieci anni seguenti.
Art. 81 cpv. 2, 3 e 4
Se le è presentata una licenza di circolazione che contiene un’iscrizione giusta l’articolo 80 capoverso 4, l’autorità d’immatricolazione rifiuta:
il rilascio della licenza di circolazione a un nuovo detentore;
la cancellazione dell’iscrizione.
Il rifiuto è nullo se è data l’approvazione scritta o elettronica della persona fisica o giuridica menzionata nel formulario oppure se vi è una decisione giudiziaria cresciuta in giudicato sui rapporti di proprietà.
Abrogato
Art. 82 cpv. 3
Occorre procedere al cambio delle targhe se cambia la categoria del veicolo e se per la nuova categoria è previsto un altro tipo di targhe. Il cambio delle targhe non è necessario:
per i veicoli a motore aventi un peso totale non superiore a 3500 kg se la categoria cambia per un periodo non superiore a sei mesi consecutivi;
per i restanti veicoli a motore se la categoria cambia per un periodo non superiore a tre mesi consecutivi.
Art. 83 cpv. 3
Le targhe, i cui angoli devono essere arrotondati (raggio di1 cm), hanno le dimensioni seguenti:
la targa anteriore degli autoveicoli nonché la targa dei monoassi, dei veicoli agricoli e dei rimorchi di lavoro hanno una lunghezza di 30 cm e un’altezza di 8 cm;
la targa posteriore degli autoveicoli nonché la targa dei rimorchi per trasporto agganciati ad autoveicoli hanno una lunghezza di 30 cm e un’altezza di 16 cm (formato alto) o una lunghezza di 50 cm e un’altezza di 11 cm (formato lungo);
la targa dei motoveicoli, dei quadricicli a motore e dei tricicli a motore nonché la targa dei rispettivi rimorchi hanno una lunghezza di 18 cm e un’altezza di 14 cm;
la targa delle motoleggere e dei quadricicli leggeri a motore nonché la targa dei rispettivi rimorchi hanno una lunghezza di 10 cm e un’altezza di 14 cm.
Art. 151i Disposizioni transitorie della modifica del 30 novembre 2012
Le targhe delle motoleggere e dei quadricicli leggeri a motore nonché le targhe dei rispettivi rimorchi possono essere rilasciate nel formato previsto dal diritto previgente (lunghezza 18 cm e altezza 14 cm) fino al 31 dicembre 2017. Le targhe attualmente esistenti possono continuare a essere utilizzate a tempo indeterminato.
II
Fattosalvo l’articolo 83 capoverso 3, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.
L’articolo 83 capoverso 3 entra in vigore il 1° luglio 2013.
30 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.