RU 2012 7153
Ordinanza
sul registro degli incidenti stradali
(ORIStr)
Modifica del 30 novembre 2012
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 14 aprile 20101 sul registro degli incidenti stradali è modificata come segue:
Art. 2 cpv.2 lett. e
Il registro di valutazione serve:
e. ad analizzare le conseguenze e i costi degli incidenti, con particolare riguardo al tipo e alla gravità delle lesioni subite dalle persone coinvolte.
Art. 17 cpv. 4
Per un’analisi più approfondita delle conseguenze e dei costi degli incidenti, i dati del registro possono essere collegati:
con i dati dell’Ufficio federale di statistica (UST);
con i dati del Servizio centrale delle statistiche dell’assicurazione contro gli infortuni.
Art. 18 cpv. 5 e 6
Al collegamento con i dati dell’UST si applica l’articolo 14a della legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale.
L’accesso ai dati del Servizio centrale delle statistiche dell’assicurazione contro gli infortuni e il loro utilizzo sono disciplinati dall’ordinanza del DFI del 15 agosto 19942 sulle statistiche dell’assicurazione contro gli infortuni.