RU 2012 7167
Ordinanza 13
concernente l’adeguamento delle prestazioni
dell’assicurazione militare all’evoluzione dei prezzi e
dei salari
(Ordinanza AM concernente l’adeguamento)
del 30 novembre 2012
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 28 capoverso4, 40 capoverso3, 43 e 49 capoverso4 della legge federale del 19 giugno 19921 sull’assicurazione militare (LAM),
ordina:
Art. 1 Aumento delle rendite secondo l’articolo 43 capoverso 1 LAM
Le rendite di cui all’articolo 43 capoverso 1 LAM assegnate nel 2010 o precedentemente sono aumentate del2,2 per cento.
Le rendite di cui all’articolo 43 capoverso 1 LAM assegnate nel 2011 sono aumentate dell’1,4 per cento.
Art. 2 Anno determinante e importo dell’adeguamento
L’anno determinante e l’importo dell’adeguamento sono fissati secondo l’articolo 24 dell’ordinanza del 10 novembre 19932 sull’assicurazione militare.
Art. 3 Livello dell’indice
Per le rendite di durata indeterminata che devono essere aumentate giusta l’articolo1, l’aumento dei salari nominali è compensato fino a concorrenza di 2338 punti dell’indice del salario nominale (giugno 1939 = 100).
Per le rendite di durata indeterminata di cui all’articolo 43 capoverso 2 LAM e assegnate prima del 2010, il rincaro compensato ammonta a 100,5 punti dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (dicembre 2010 = 100).
Per l’importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell’integrità, il rincaro compensato ammonta a 100,5 punti dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (dicembre 2010 = 100).
Art. 4 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza AM del 17 novembre 20103 concernente l’adeguamento è abrogata.
Art. 5 Modifica del diritto vigente
L’ordinanza del 10 novembre 19934 sull’assicurazione militare è modificata come segue:
Art. 15 cpv.1
L’importo massimo del guadagno annuo assicurato secondo l’articolo 28 capoverso4 della legge necessario per determinare l’indennità giornaliera e, secondo l’articolo 40 capoverso3 della legge, per determinare la rendita d’invalidità ammonta a 149 423 franchi.
Art. 6 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.
30 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |