RU 2012 7245
Ordinanza
sugli emolumenti dell’Ufficio federale di metrologia
(Oem-METAS)
Modifica del 7 dicembre 2012
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 5 luglio 20061 sugli emolumenti dell’Ufficio federale di metrologia è modificata come segue:
Titolo Ordinanza sugli emolumenti dell’Istituto federale di metrologia (Oem-METAS) Ingresso visto l’articolo 19 della legge federale del 17 giugno 20112 sulla metrologia, Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza l’espressione «Ufficio federale» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con l’espressione «METAS».
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni dell’Istituto federale di metrologia (METAS).
II
L’ordinanza del 5 settembre 20123 sulle indicazioni di quantità è modificata come segue:
Art. 37 Emolumenti
La riscossione degli emolumenti per i controlli di cui agli articoli 35 e 36 è retta dall’ordinanza del 23 novembre 20054 sugli emolumenti di verificazione e dall’ordinanza del 5 luglio 20065 sugli emolumenti dell’Istituto federale di metrologia.
III
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.
7 dicembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |