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Protocollo n. 13 del 3 maggio 2002 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza

AS 2013 1227 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 11 apr 2013

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2013-1227/it/protocollo-n-13-del-3-maggio-2002-alla-convenzione-per-la-salvaguardia-dei-diritti-dell-uomo-e-delle-liberta-fondamentali-relativo-all-abolizione-della-pena-di-morte-in-qualsiasi-circostanza

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, relativo all’abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza (RS 0.101.093)

RU 2013 1227

Protocollo n. 13 del 3 maggio 2002 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza

Protocollo n. 13 del 3 maggio 2002

alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta fondamentali, relativo all’abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza

RS 0.101.093; RU 2003 2577

Campo d’applicazione l’11 aprile 2013, complemento1 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore

Lettonia 26 gennaio 2012 1° maggio 2012 Paesi Bassi Curaçaoa 10 febbraio 2006 1° giugno 2006 Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)a 10 febbraio 2006 1° giugno 2006 Sint Maartena 10 febbraio 2006 1° giugno 2006 a Le relazioni di diritto costituzionale interne al Regno dei Paesi Bassi sono state modificate.

1 Completa quelli in RU 2003 2577, 2004 3577, 2005 1901, 2006 2013, 2007 1321 e 2010 565. Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).