RU 2013 1263
Ordinanza del DFI
sul controllo dell’importazione e del transito
di animali e prodotti animali
(Ordinanza sui controlli OITE)
Modifica del 22 aprile 2013
L’Ufficio federale di veterinaria, visto l’articolo 7 capoverso 5 dell’ordinanza del 18 aprile 20071 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi; visto l’articolo 10 capoverso 6 dell’ordinanza del 27 agosto 20082 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi,
ordina:
I
L’ordinanza del 16 maggio 20073 sui controlli OITE è modificata come segue:
L’allegato1 è modificato secondo la versione qui annessa.
L’allegato3 è sostituito dalla versione qui annessa.
II
La presente modifica entra in vigore il 26 aprile 20134.
22 aprile 2013 Ufficio federale di veterinaria: Hans Wyss
Allegato 1
(art.3 cpv. 1) Testi normativi dell’UE concernenti le condizioni di importazione e transito Cap.1, n. 13 13. sottoprodotti di origine Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del animale Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE)
n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), GU L 300 del 14.11.2009, pag.1; modificato in ultimo dalla direttiva 2010/63/UE, GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33. Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE, GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2012/489/UE, GU L 231 del 28.8.2012, pag. 13.
Cap.2, n. 8 8. sottoprodotti di origine Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del animale 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del Cap.3, n. 21 21. sottoprodotti di origine Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del animale Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE)
n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), GU L 300 del 14.11.2009, pag.1; modificato in ultimo dalla direttiva 2010/63/UE, GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33. Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del
Allegato 3
Prodotti animali la cui importazione è soggetta a oneri particolari I prodotti animali la cui importazione è soggetta a oneri particolari secondo l’articolo 8 capoversi 2–4 OITPA sono prodotti per i quali è indispensabile uno dei seguenti certificati:
Fonte valido dal valido fino al 1. Certificato 3(D) per la spedizione / il transito di alimenti greggi 4.3.2011 per animali da compagnia destinati alla vendita diretta o di sottoprodotti di origine animale per l’alimentazione di animali da pelliccia secondo l’allegato XV del regolamento (UE)
n. 142/20115. 2. Certificato 3(F) per la spedizione / il transito di sottoprodotti di 4.3.2011 origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia secondo l’allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011. 3. Certificato 8 per la spedizione / il transito di sottoprodotti di 4.3.2011 origine animale destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi o da utilizzare come campioni commerciali secondo l’allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011. 4. Certificato 10(B) per la spedizione / il transito di grassi fusi non 4.3.2011 destinati al consumo umano, da utilizzare per determinati usi esterni alla catena dei mangimi secondo l’allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011. 5. Certificato 14(A) per la spedizione / il transito di derivati lipidici 4.3.2011 non destinati al consumo umano, da utilizzare per usi esterni alla catena dei mangimi secondo l’allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011. 6. Certificato 14(B) per la spedizione / il transito di derivati lipidici 4.3.2011 non destinati al consumo umano, da utilizzare come mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi secondo l’allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011 7. Modello di dichiarazione 16 per la dichiarazione dell’impor- 4.3.2011 tatore per la spedizione di ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna) o zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) da non utilizzare come materie prime per mangimi, fertilizzanti organici o ammendanti secondo l’allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011.
Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 feb. 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag.1; modificato in ultimo dal regolamento (UE)
n. 294/2013, GU L 98 del 6.4.2013, pag.1.
Fonte valido dal valido fino al 8. Certificato 18 per la spedizione o il transito di corna e prodotti 4.3.2011 a base di corna, esclusa la farina di corna, e zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di fertilizzanti organici o ammendanti secondo l’allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011.