RU 2013 1347
Ordinanza del DATEC
sulla radiotelevisione
Modifica del 13 maggio 2013
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC)
ordina:
I
L’ordinanza del DATEC del 5 ottobre 20071 sulla radiotelevisioneè modificata come segue:
Art. 8a Obbligo di diffusione
I fornitori di servizi di telecomunicazione che diffondono programmi in tecnica digitale su linea devono offrire in digitale tutti i programmi televisivi conformemente agli articoli 59 e 60 LRTV.
La diffusione analogica dei programmi televisivi su linea non comporta per loro alcun obbligo di diffusione.
II
Disposizione transitoria della modifica del 13 maggio 2013
In deroga all’articolo 8a capoverso 2, un fornitore di servizi di telecomunicazione che diffonde programmi in tecnica analogica su linea deve offrire in analogico tutti i programmi televisivi conformemente agli articoli 59 capoverso1 e 60 capoverso 1 LRTV entro il 31 dicembre 2014.
Nei singoli casi in cui, conformemente al diritto vigente, l’obbligo di diffusione è stato stabilito per un determinato periodo, ciò è preminente rispetto alla presente ordinanza.
L’obbligo sancito nel capoverso1 decade non appena il fornitore di servizi di telecomunicazione:
a. eroga un servizio equivalente in tecnica digitale senza costi supplementari; e b consegna senza alcun onere un apparecchio che consente la decodifica del segnale digitale per visualizzare i programmi su apparecchi televisivi non attrezzati a tale scopo.
III
La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2013.
13 maggio 2013 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard