RU 2013 1463
Ordinanza
concernente il sostegno finanziario
straordinario per il declassamento dei vini a denominazione
(OSFDV)
del 15 maggio 2013
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 177 capoverso1 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura,
ordina:
Art. 1 Campo d’applicazione e oggetto
Allo scopo di smaltire una parte dei vini indigeni a denominazione di origine controllata (vini DOC) in eccedenza dell’annata 2012 e di quelle precedenti può essere concesso un sostegno finanziario alle aziende che declassano i vini DOC in vini da tavola.
Il sostegno finanziario è concesso sotto forma di contributi alle aziende che soddisfano le condizioni e le esigenze di cui agli articoli3 e 4.
Art. 2 Sostegno finanziario e contributi
Il sostegno finanziario è limitato a 10 milioni di franchi. Tale importo comprende le spese per i controlli specifici di cui all’articolo 8 capoverso1 e quelle per il controllo di cui all’articolo 8 capoverso3.
Il contributo massimo per litro di vino DOC declassato ammonta a1.50 franchi.
Art. 3 Esigenze relative ai vini DOC declassati
I contributi sono versati esclusivamente per i vini DOC svizzeri che:
adempiono le prescrizioni dell’ordinanza del 14 novembre 20072 sul vino e dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20053 sulle bevande alcoliche;
dal 1° gennaio 2013 sono stati declassati in vino da tavola e registrati nella contabilità di cantina con la menzione «vino il cui declassamento è stato sostenuto finanziariamente»; e
sono ceduti prima del 31 dicembre 2014 con la denominazione «vino da tavola» o come vini industriali.
I vini il cui declassamento è stato sostenuto finanziariamente devono essere immagazzinati separatamente e i contenitori devono riportare la menzione «vino il cui declassamento è stato sostenuto finanziariamente».
I vini il cui declassamento è stato sostenuto finanziariamente non possono essere utilizzati per il taglio di vini DOC o con indicazione geografica tipica.
Art. 4 Aventi diritto ai contributi
Hanno diritto ai contributi le cantine (aziende):
sottoposte al controllo della vendemmia secondo l’articolo 28 dell’ordinanza del 14 novembre 20074 sul vino; e
controllate dall’organo di controllo federale secondo l’articolo 34 dell’ordinanza del 14 novembre 2007 sul vino.
Le aziende sottoposte a un controllo cantonale equivalente conformemente all’articolo 36 capoverso2 dell’ordinanza del 14 novembre 2007 sul vino che vogliono beneficiare dei contributi per il declassamento dei vini DOC sono tenute ad annunciarsi, prima di partecipare al bando d’asta di cui all’articolo5, presso l’organo di controllo federale. L’azienda sottostà all’organo di controllo federale soltanto se le vengono effettivamente concessi contributi e fino al 31 dicembre 2015.
Art. 5 Bando d’asta e offerte
L’attribuzione dei contributi avviene mediante bando d’asta.
Ilbando d’asta è pubblicato dall’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC).
L’offerente può presentare offerte per determinati quantitativi, corrispondenti ai quantitativi di vino che è disposto a declassare. Nell’offerta va indicato quale contributo l’offerente richiede per tali quantitativi.
Le offerte devono essere presentate all’UFAG, entro il termine stabilito nel bando d’asta, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito Internet dell’UFAG.
L’offerente può presentare al massimo tre offerte.
Un’offerta deve contemplare un volume di almeno 2 000 litri di vino.
Scaduto il termine di presentazione, l’offerta non può più essere modificata né ritirata.
Art. 6 Attribuzione dei contributi
I contributi sono attribuiti in ordine crescente, a partire dall’offerta con il contributo per litro più basso.
Se le offerte più alte che possono essere prese in considerazione superano l’importo rimanente del sostegno finanziario, i volumi delle offerte vengono ridotti proporzionalmente. Se in seguito a ciò non viene più raggiunto il volume minimo di cui all’articolo5 capoverso 6, l’offerente può ritirare la sua offerta.
Art. 7 Versamento dei contributi
L’azienda è tenuta a presentare all’UFAG, entro il 31 ottobre 2013, i seguenti documenti:
un estratto della contabilità di cantina che indica i vini DOC il cui declassamento è stato sostenuto finanziariamente;
le ricevute dei vini DOC declassati già venduti;
i contratti che l’azienda e gli acquirenti hanno concluso per i vini da cedere entro il 31 dicembre 2014.
L’UFAG esamina i documenti presentati e versa il contributo all’azienda.
L’UFAG inoltra una copia dei documenti all’organo di controllo federale.
Art. 8 Controllo
Nell’ambito dei suoi controlli di routine secondo l’ordinanza del 14 novembre 20075 sul vino o nel quadro dei controlli specifici secondo la presente ordinanza, l’organo di controllo federale verifica, su mandato dell’UFAG, il rispetto delle esigenze di cui all’articolo3 e la tracciabilità dei vini DOC il cui declassamento è stato sostenuto finanziariamente, dall’azienda all’acquirente finale o all’addetto alla trasformazione. I controlli vanno effettuati entro il 31 marzo 2015.
In caso d’infrazione contro l’articolo3 o contro le esigenze relative alla tracciabilità dei vini DOC il cui declassamento è stato sostenuto finanziariamente, l’organo di controllo federale informa immediatamente l’UFAG. Entro il 31 maggio 2015 redige un rapporto finale all’attenzione dell’UFAG concernente le infrazioni riscontrate.
Le spese di controllo sono fatturate applicando un’aliquota oraria di 130 franchi. Le spese delle prime quattro ore di controllo per azienda che sottostà all’organo di controllo federale secondo l’articolo4 capoverso2 sono a carico della Confederazione e vengono finanziate mediante l’importo di cui all’articolo2 capoverso1. Le spese supplementari sono a carico dell’azienda. Sono considerati tempo di lavoro anche gli spostamenti e le attese.
Art. 9 Restituzione del contributo
I contributi indebitamente riscossi devono essere restituiti.
Art. 10 Esecuzione
L’UFAG esegue la presente ordinanza.
Art. 11 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2013 con effetto sino al 31 dicembre 2015.
15 maggio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |