RU 2013 1687
Ordinanza
sulle attività rilevanti per la sicurezza
nel settore ferroviario
(OASF)
Modifica del 29 maggio 2013
Il Consiglio federale svizzero,
ordina:
I
L’ordinanza del 4 novembre 20091 sulle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario è modificata come segue:
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina i requisiti per il personale delle imprese ferroviarie e di altre imprese che svolge attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario.
Art. 2 Definizioni
Nella presente ordinanza si intende per:
veicolo motore: veicolo su rotaie con dispositivo di comando e propulsione diretti o indiretti;
conducente di veicoli chi guida direttamente o indirettamente un veicolo motore: motore;
macchinista: conducente che guida direttamente un veicolo motore;
guida indiretta: guida di treni e movimenti di manovra svolta da conducenti di veicoli motore attraverso istruzioni impartite ai macchinisti che si trovano ai comandi del veicolo motore;
pilotaggio: accompagnamento di un macchinista che non è sufficientemente qualificato per l’attività da svolgere;
capomovimento: chi assicura e dirige dal punto di vista operativo la circolazione dei treni e i movimenti di manovra.
Art. 3 Attività rilevanti per la sicurezza
Sono considerate rilevanti per la sicurezza le seguenti attività:
la guida diretta o indiretta di un veicolo motore;
la sicurezza e la direzione operative della circolazione dei treni e dei movimenti di manovra;
interventi operativi, preliminari e successivi, su treni e movimenti di manovra;
accompagnamento di treni per ragioni di sicurezza d’esercizio;
la messa in sicurezza delle aree di lavoro situate nella zona dei binari.
Art. 4 cpv. 3
In casi singoli, può escludere dall’applicabilità della presente ordinanza e delle sue disposizioni d’esecuzione le imprese ferroviarie con condizioni d’esercizio molto semplici.
Titolo prima dell’art. 4a
Capitolo 2 Condizioni per lo svolgimento di attività rilevanti per la sicurezza
Sezione 1 Disposizioni comuni
Art. 4a Accesso alla formazione e all’esame
In casi motivati, l’UFT può prevedere per un’impresa l’obbligo di organizzare, dietro adeguato indennizzo, corsi di formazione e di perfezionamento nonché esami per dipendenti di un’altra impresa affinché siano in grado di svolgere attività rilevanti per la sicurezza.
Titolo prima dell’art. 5
Abrogato
Art. 5 cpv. 2 e 3
Concerne soltanto il testo francese.
Art. 7 cpv. 2–4 e 6
Concerne soltanto il testo francese.
Chi guida un veicolo motore senza avere le qualifiche necessarie a tale attività, senza conoscere, o conoscendo solamente in parte, le prescrizioni da rispettare per l’attività oppure senza avere dimestichezza con le tratte e le stazioni interessate, deve essere pilotato da un conducente di veicoli motore adeguatamente qualificato.
Se la cabina di guida non è equipaggiata per la condotta con un solo agente, è necessario che un’altra persona adeguatamente qualificata guidi indirettamente o piloti il veicolo a motore.
Abrogato
Art. 9 cpv.1 e 2
Se l’esame è superato, l’impresa chiede all’UFT entro sette giorni lavorativi di rilasciare la licenza.
L’UFT rilascia la licenza al conducente di veicoli motore.
Art. 13 rubrica, cpv.1 e 2
Valutazione dell’idoneità
Il medico di fiducia esamina l’idoneità medica delle persone di cui all’articolo 12 e comunica la valutazione finale dell’idoneità all’interessato e all’impresa.
Lo psicologo di fiducia esamina l’idoneità psicologica delle persone di cui all’articolo 12 e comunica la valutazione finale dell’idoneità all’interessato e all’impresa.
Art. 15 Divieto di svolgere attività rilevanti per la sicurezza
Se una persona è inidonea a prestare servizio a seguito di malattie o infermità fisiche o psichiche oppure alcolismo o altre forme di dipendenza o per altre ragioni, l’impresa le vieta di svolgere le attività rilevanti per la sicurezza non soggette all’obbligo di licenza.
Art. 29 cpv.1
Il servizio competente o l’impresa che constata indizi secondo cui una persona soggetta all’obbligo di licenza potrebbe essere inidonea a prestare servizio per motivi medici o psicologici o altri motivi, notifica immediatamente tali indizi all’UFT e all’impresa interessata.
Art. 36 Revoca a titolo cautelare della licenza
L’UFT può far ritirare a titolo cautelare la licenza anche prima del chiarimento dei motivi della revoca.
Art. 38 Restituzione volontaria della licenza di aspirante conducente o della licenza
La restituzione volontaria della licenza di aspirante conducente all’impresa ferroviaria o della licenza all’UFT produce gli stessi effetti della revoca.
La restituzione va confermata per scritto.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2013.
29 maggio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |