Lexipedia
HomeNewsEsploraRepertorio
Condizioni d’usoPrivacyAssistenza
Accedi

Legge federale sulle foreste

AS 2013 1981 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 16 mar 2012

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2013-1981/it/legge-federale-sulle-foreste

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Legge federale sulle foreste (RS 921.0)

Foglio federale: Legge federale sulle foreste (Legge forestale, LFo) (BBl 2012 453),

RU 2013 1981

Legge federale
sulle foreste
(Legge forestale, LFo)

Modifica del 16 marzo 2012

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati del 3 febbraio 20111; visto il parere del Consiglio federale del 4 maggio 20112,
decreta:

Footnotes

  1. [1] FF 2011 3955
  2. [2] FF 2011 3985

I

La legge forestale del 4 ottobre 19913 è modificata come segue:

Art. 7 Rimboschimento compensativo

Ogni dissodamento va compensato nella medesima regione in natura e con essenze stanziali.

Invece del compenso in natura è possibile adottare provvedimenti equivalenti a favore della protezione della natura e del paesaggio:

  1. nelle zone con superficie forestale4 in crescita;

  2. nelle altre zone, in casi eccezionali, per riguardo a terre coltive e a zone di pregio ecologico o paesistico particolare.

È possibile rinunciare al rimboschimento compensativo in caso di dissodamento:

  1. di estensioni boschive cresciute spontaneamente negli ultimi 30 anni, al fine di recuperare terreni agricoli;

  2. volto a garantire la protezione contro le piene e la rivitalizzazione delle acque;

  3. per conservare e valorizzare i biotopi secondo gli articoli 18a e 18b capoverso1 della legge federale del 1° luglio 19665 sulla protezione della natura e del paesaggio.

Se nel corso dei 30 anni successivi il terreno agricolo recuperato secondo il capoverso3 lettera a è destinato a un’altra utilizzazione, il rimboschimento compensativo deve essere effettuato a posteriori.

Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).

Footnotes

  1. [5] RS 451

Art. 8

Abrogato

Art. 10 cpv.2

Al momento dell’emanazione e dell’adattamento dei piani di utilizzazione ai sensi della legge del 22 giugno 19796 sulla pianificazione del territorio è ordinato un accertamento del carattere forestale:

  1. laddove le zone edificabili confinano o confineranno in futuro con la foresta;

  2. laddove, al di fuori delle zone edificabili, il Cantone intende impedire l’avanzamento della foresta.

Footnotes

  1. [6] RS 700

Art. 13, rubrica, nonché cpv. e 31

Delimitazione tra foreste e zone d’utilizzazione

I margini forestali definiti secondo l’articolo 10 capoverso2 sono integrati nei piani d’utilizzazione.

I margini forestali possono essere sottoposti a una procedura di accertamento del carattere forestale secondo l’articolo 10 se i piani d’utilizzazione sono adattati e le condizioni reali sono mutate in modo sostanziale.

Footnotes

  1. [3] RS 921.0

II

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 16 marzo 2012 Consiglio nazionale, 16 marzo 2012 Il presidente: Hans Altherr Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Referendum ed entrata in vigore

Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 5 luglio 2012.7

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2013.

14 giugno 2013 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Footnotes

  1. [7] FF 2012 3061