RU 2013 1981
Legge federale
sulle foreste
(Legge forestale, LFo)
Modifica del 16 marzo 2012
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati del 3 febbraio 20111; visto il parere del Consiglio federale del 4 maggio 20112,
decreta:
I
La legge forestale del 4 ottobre 19913 è modificata come segue:
Art. 7 Rimboschimento compensativo
Ogni dissodamento va compensato nella medesima regione in natura e con essenze stanziali.
Invece del compenso in natura è possibile adottare provvedimenti equivalenti a favore della protezione della natura e del paesaggio:
nelle zone con superficie forestale4 in crescita;
nelle altre zone, in casi eccezionali, per riguardo a terre coltive e a zone di pregio ecologico o paesistico particolare.
È possibile rinunciare al rimboschimento compensativo in caso di dissodamento:
di estensioni boschive cresciute spontaneamente negli ultimi 30 anni, al fine di recuperare terreni agricoli;
volto a garantire la protezione contro le piene e la rivitalizzazione delle acque;
per conservare e valorizzare i biotopi secondo gli articoli 18a e 18b capoverso1 della legge federale del 1° luglio 19665 sulla protezione della natura e del paesaggio.
Se nel corso dei 30 anni successivi il terreno agricolo recuperato secondo il capoverso3 lettera a è destinato a un’altra utilizzazione, il rimboschimento compensativo deve essere effettuato a posteriori.
Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).
Art. 8
Abrogato
Art. 10 cpv.2
Al momento dell’emanazione e dell’adattamento dei piani di utilizzazione ai sensi della legge del 22 giugno 19796 sulla pianificazione del territorio è ordinato un accertamento del carattere forestale:
laddove le zone edificabili confinano o confineranno in futuro con la foresta;
laddove, al di fuori delle zone edificabili, il Cantone intende impedire l’avanzamento della foresta.
Art. 13, rubrica, nonché cpv. e 31
Delimitazione tra foreste e zone d’utilizzazione
I margini forestali definiti secondo l’articolo 10 capoverso2 sono integrati nei piani d’utilizzazione.
I margini forestali possono essere sottoposti a una procedura di accertamento del carattere forestale secondo l’articolo 10 se i piani d’utilizzazione sono adattati e le condizioni reali sono mutate in modo sostanziale.
II
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 16 marzo 2012 Consiglio nazionale, 16 marzo 2012 Il presidente: Hans Altherr Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Referendum ed entrata in vigore
Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 5 luglio 2012.7
La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2013.
14 giugno 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |