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Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban

AS 2013 2069 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 14 giu 2013

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2013-2069/it/ordinanza-che-istituisce-provvedimenti-nei-confronti-delle-persone-e-delle-organizzazioni-legate-a-osama-bin-laden-al-gruppo-al-qaida-o-ai-taliban

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban (RS 946.203)

RU 2013 2069

Ordinanza
che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone
e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden,
al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban

Modifica del 14 giugno 2013

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi,
ordina:

Footnotes

  1. [1] RS 946.231

I

L’allegato 22 dell’ordinanza del 2 ottobre 20003 che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban è modificato.

Footnotes

  1. [3] RS 946.203

II

La presente modifica entra in vigore il 18 giugno 20134.

14 giugno 2013 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann

Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell’allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi.

La presente mod. è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 17 giu. 2013 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban