RU 2013 2069
Ordinanza
che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone
e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden,
al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban
Modifica del 14 giugno 2013
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi,
ordina:
I
L’allegato 22 dell’ordinanza del 2 ottobre 20003 che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban è modificato.
II
La presente modifica entra in vigore il 18 giugno 20134.
14 giugno 2013 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann
Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell’allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi.
La presente mod. è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 17 giu. 2013 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban