RU 2013 2249
Regolamento di polizia
per la navigazione sul Reno
Modifica del 7 giugno 2013
L’Ufficio federale dei trasporti, visto l’articolo 28 capoverso2 della legge federale del 3 ottobre 19751 sulla navigazione interna; in esecuzione della risoluzione 2013-I-13 della Commissione centrale per la navigazione sul Reno,
ordina:
I
È prorogata la validità delle seguenti prescrizioni temporanee che modificano il regolamento di polizia del 1° dicembre 19932 per la navigazione sul Reno:
Art. 1 .07 n. 2
Art. 4 .07
Art. 10 .01 n. 3
Art. 11 .02
Art. 11 .03 (abrogato)
Art. 11 .04 (abrogato)
Art. 11 .05 (abrogato)
Art. 12 .01
II
La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2013 con effetto sino al 30 novembre 2015.
7 giugno 2013 Ufficio federale dei trasporti: Peter Füglistaler