RU 2013 2673
Ordinanza
sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi
(Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)
Modifica del 7 novembre 2012 (RU 2012 6103; RS 813.11)
Art. 34b cpv. 2 lett. b
Invece di:
b. deve essere formulata in almeno due lingue ufficiali. D’intesa con i singoli utilizzatori finali professionali, le sostanze e i preparati forniti agli stessi utilizzatori finali possono essere etichettati in una sola lingua ufficiale o in inglese.
Leggasi:
b. deve essere formulata in almeno due lingue ufficiali. D’intesa con i singoli utilizzatori finali professionali, le sostanze fornite agli stessi utilizzatori finali possono essere etichettate in una sola lingua ufficiale o in inglese.
20 agosto 2013 Cancelleria federale