RU 2013 2731
Ordinanza del DFI
concernente l’acqua potabile, l’acqua sorgiva
e l’acqua minerale
del 23 novembre 2005 (RU 2005 5929; RS 817.022.102)
Art. 12 cpv. 1, parte introduttiva
Invece di:
L’acqua minerale artificiale deve distinguersi per la speciale provenienza geologica, per la natura e la quantità dei componenti minerali, per la sua purezza originale, nonché per la composizione e la temperatura, che devono rimanere costanti nei limiti delle oscillazioni naturali. Ciò deve essere stabilito con procedimenti scientifici riconosciuti, secondo i criteri seguenti:
Leggasi:
L’acqua minerale naturale deve distinguersi per la speciale provenienza geologica, per la natura e la quantità dei componenti minerali, per la sua purezza originale, nonché per la composizione e la temperatura, che devono rimanere costanti nei limiti delle oscillazioni naturali. Ciò deve essere stabilito con procedimenti scientifici riconosciuti, secondo i criteri seguenti:
27 agosto 2013 Cancelleria federale Correzione