RU 2013 2797
Ordinanza
sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo integrale
del Consiglio nazionale
del 28 agosto 2013
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 16 capoverso2 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; dopo omologazione dei dati sulla popolazione residente in base alle rilevazioni basate sui registri effettuate il 31 dicembre 20122,
ordina:
Art. 1 Ripartizione dei seggi
La ripartizione dei seggi all’atto del rinnovo integrale del Consiglio nazionale per la 50a legislatura è stabilita come segue: 1. Zurigo 35 14. Sciaffusa 2 2. Berna 25 15. Appenzello Esterno 1 3. Lucerna 10 16. Appenzello Interno 1 4. Uri 1 17. San Gallo 12 5. Svitto 4 18. Grigioni 5 6. Obvaldo 1 19. Argovia 16 7. Nidvaldo 1 20. Turgovia 6 8. Glarona 1 21. Ticino 8 9. Zugo 3 22. Vaud 18 10. Friburgo 7 23. Vallese 8 11. Soletta 6 24. Neuchâtel 4 12. Basilea Città 5 25. Ginevra 11
13. Basilea Campagna 7 26. Giura2
Art. 2 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 3 luglio 20023 sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo del Consiglio nazionale sarà abrogata per la fine della 49a legislatura.
Art. 3 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
28 agosto 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |