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Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito

AS 2013 287 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 22 gen 2013

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2013-287/it/convenzione-tra-la-confederazione-svizzera-e-la-repubblica-di-singapore-per-evitare-le-doppie-imposizioni-in-materia-di-imposte-sul-reddito

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (RS 0.672.968.91)

RU 2013 287

Convenzione
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito

del 28 agosto 2012 (RU 2012 4509; RS 0.672.968.91)

Art. 11

Invece di: 2. Tuttavia, tali dividendi possono anche essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo degli interessi è residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell’importo lordo degli interessi.

Leggasi: 2. Tuttavia, tali interessi possono anche essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo degli interessi è residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell’importo lordo degli interessi.

22 gennaio 2013 Cancelleria federale per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito. Correzione