RU 2013 287
Convenzione
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
del 28 agosto 2012 (RU 2012 4509; RS 0.672.968.91)
Art. 11
Invece di: 2. Tuttavia, tali dividendi possono anche essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo degli interessi è residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell’importo lordo degli interessi.
Leggasi: 2. Tuttavia, tali interessi possono anche essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo degli interessi è residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell’importo lordo degli interessi.
22 gennaio 2013 Cancelleria federale per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito. Correzione