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Legge federale sulla protezione dell’ambiente

AS 2013 3241 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 22 mar 2013

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2013-3241/it/legge-federale-sulla-protezione-dell-ambiente

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Legge federale sulla protezione dell’ambiente (RS 814.01)

Foglio federale: Legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) (BBl 2013 433),

RU 2013 3241

Legge federale
sulla protezione dell’ambiente
(Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb)

Modifica del 22 marzo 2013

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati del 13 agosto 20121; visto il parere del Consiglio federale del 14 novembre 20122,
decreta:

Footnotes

  1. [1] FF 2012 8255
  2. [2] FF 2012 8267

I

La legge del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell’ambiente è modificata come segue:

Art. 32dbis Garanzia della copertura dei costi

L’autorità può esigere che il responsabile garantisca in forma adeguata la copertura della sua parte presumibile di costi per l’esame, la sorveglianza e il risanamento se da un sito inquinato sono prevedibili effetti dannosi o molesti.

L’ammontare della garanzia è fissato tenendo conto in particolare dell’estensione, del tipo e della gravità dell’inquinamento. Esso viene adeguato quando il miglioramento dello stato delle conoscenze lo giustifica.

L’alienazione o la divisione di un fondo sul quale si trova un sito iscritto nel catasto dei siti inquinati necessita dell’autorizzazione dell’autorità. L’autorizzazione è accordata se:

  1. non sono prevedibili effetti dannosi o molesti dal sito;

  2. la copertura dei costi dei provvedimenti previsti è garantita; o

  3. sussiste un interesse pubblico preponderante all’alienazione o alla divisione.

L’autorità cantonale può far menzionare nel Registro fondiario che il sito in questione è iscritto nel catasto.

Footnotes

  1. [3] RS 814.01 II 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Consiglio degli Stati, 22 marzo 2013 Consiglio nazionale, 22 marzo 2013 Il presidente: Filippo Lombardi La presidente: Maya Graf Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Referendum ed entrata in vigore 1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 13 luglio 2013.4 2 La presente legge entra in vigore come segue:5 a. l’articolo 32dbis capoversi 1 e 2, il 1° novembre 2013; b. l’articolo 32dbis capoversi 3 e 4, il 1° luglio 2014. 13 settembre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Footnotes

  1. [4] FF 2013 2179 5 Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 5 set. 2013.