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Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa

AS 2013 3683 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 13 nov 2013

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2013-3683/it/ordinanza-sull-ammissione-il-soggiorno-e-l-attivita-lucrativa

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (RS 142.201),

RU 2013 3683

Ordinanza
sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa
(OASA)

Modifica del 13 novembre 2013

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa è modificata come segue:

Art. 71b cpv.1

Conformemente alle istruzioni dell’UFM, i Cantoni rilasciano una carta di soggiorno non biometrica alle seguenti persone:

  1. ai cittadini degli Stati membri dell’AELS e ai cittadini degli Stati parte dell’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC);

  2. ai lavoratori distaccati da un’impresa con sede in uno Stato membro dell’AELS o in uno Stato parte dell’ALC che soggiornano in Svizzera per oltre 90 giorni lavorativi nell’arco di un anno civile;

  3. alle persone di cui all’articolo 71a capoverso1.

Footnotes

  1. [2] RS 0.142.112.681

Art. 71d Destinatari della carta di soggiorno biometrica

Il cittadino di uno Stato non membro dell’UE o dell’AELS ottiene una carta di soggiorno biometrica purché non sia un lavoratore distaccato da un’impresa con sede in uno Stato membro dell’AELS o in uno Stato parte dell’ALC3 che soggiorna in Svizzera per oltre 90 giorni lavorativi nell’arco di un anno civile o una persona di cui all’articolo 71a capoverso1.

Il cittadino di uno Stato membro dell’UE che non è parte dell’ALC ottiene una carta di soggiorno biometrica recante la menzione «Stato membro UE (ALC non applicabile)».

Il cittadino di cui al capoverso1 membro della famiglia di un cittadino svizzero ottiene una carta di soggiorno biometrica recante la menzione «membro della famiglia».

Il cittadino di cui al capoverso1 membro della famiglia di un cittadino di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS e che esercita il diritto alla libera circolazione ottiene una carta di soggiorno biometrica recante la menzione «membro di famiglia di un cittadino UE/AELS».

Il cittadino di cui al capoverso4 che ottiene un diritto di rimanere in virtù dell’allegato I articolo 4 ALC o dell’allegato K appendice 1 articolo 4 della Convenzione del 4 gennaio 19604 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) riceve una carta di soggiorno biometrica recante la menzione «diritto personale di rimanere» oltre alla menzione «membro di famiglia di un cittadino UE/AELS». In caso di decesso del cittadino di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, riceve una carta di soggiorno biometrica recante la sola menzione «diritto personale di rimanere».

Il cittadino di cui ai capoversi1 e 4 titolare di una carta non biometrica rilasciata dopo il 12 dicembre 2008 secondo le disposizioni del Regolamento (CE)

n. 1030/20025 o di un documento cartaceo può conservarlo fino alla scadenza della sua durata di validità.

Footnotes

  1. [3] RS 0.142.112.681
  2. [4] RS 0.632.31

Footnotes

  1. [1] RS 142.201

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2013.

13 novembre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

R (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giu. 2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, nella versione conforme alla GU L 157 del 15.6.2002, pag.1.

Allegato

(cifra II) Modifica di un altro atto normativo L’ordinanza del 24 ottobre 20076 sugli emolumenti LStr è modificata come segue:

Art. 1 cpv.1

La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni fornite in applicazione della LStr e dell’Accordo del 21 giugno 19997 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) nonché della Convenzione del 4 gennaio 19608 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS) e degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen.

Footnotes

  1. [7] RS 0.142.112.681
  2. [8] RS 0.632.31

Art. 8 cpv. 4–10

Per i cittadini di uno Stato parte dell’ALC9 o di uno Stato membro dell’AELS e per i lavoratori distaccati da un’impresa con sede in uno Stato membro dell’AELS o in nell’arco di un anno civile, l’emolumento per la procedura di cui al capoverso 1 lettera a, b, c o e, nonché per l’allestimento e la produzione della carta di soggiorno conformemente al capoverso2 lettera b, ammonta a 65 franchi al massimo.

La competente autorità cantonale rinuncia a prelevare un emolumento supplementare ai cittadini di uno Stato parte dell’ALC o di uno Stato membro dell’AELS e ai lavoratori distaccati da un’impresa con sede in uno Stato membro dell’AELS o in nell’arco di un anno civile e che presentano un’assicurazione del rilascio di un permesso (cpv.1 lett. a).

Per i cittadini di uno Stato parte dell’ALC o di uno Stato membro dell’AELS e i lavoratori distaccati da un’impresa con sede in uno Stato membro dell’AELS o in nell’arco di un anno civile, non coniugati e minori di 18 anni, l’emolumento per le procedure di autorizzazione di cui al capoverso1 lettere a–h, l ed m, nonché per l’allestimento e la produzione della carta di soggiorno secondo il capoverso2 lettera b, ammonta complessivamente a 30 franchi al massimo. L’emolumento per le prestazioni di cui al capoverso1 lettere i ed j ammonta a 12.50 franchi al massimo.

Per i cittadini di uno Stato non parte dell’ALC e non membro dell’AELS, membri della famiglia di un cittadino di uno Stato parte dell’ALC o di uno Stato membro dell’AELS che ha ottenuto un diritto di rimanere ai sensi dell’allegato I articolo 4 ALC o dell’allegato K appendice 1 articolo 4 della Convenzione AELS10, l’emolumento per la procedura di cui al capoverso1 lettera b o e, nonché per l’allestimento e la produzione della carta di soggiorno conformemente ai capoversi2 lettera a e 3, ammonta a 65 franchi al massimo.

Per i cittadini di uno Stato non parte dell’ALC o di uno Stato membro dell’AELS, non coniugati e minori di 18 anni, membri della famiglia di un cittadino di uno Stato dell’UE o dell’AELS che hanno ottenuto un diritto di rimanere ai sensi dell’allegato I articolo 4 ALC o dell’allegato K appendice 1 articolo 4 della Convenzione AELS, l’emolumento per la procedura di cui capoverso1 lettera b o e, nonché per l’allestimento e la produzione della carta di soggiorno conformemente ai capoversi2 lettera a e 3, ammonta a 30 franchi al massimo.

Per le decisioni e le prestazioni comuni concernenti più di 12 persone si preleva un emolumento di gruppo. Esso ammonta al massimo a 12 emolumenti di cui ai capoversi1, 4 e 6–8.

Possono essere prelevati emolumenti per decisioni di rifiuto. Il loro ammontare è determinato in base al tempo effettivamente impiegato.

Footnotes

  1. [9] RS 0.142.112.681
  2. [10] RS 0.632.31

Footnotes

  1. [6] RS 142.209