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Ordinanza del DDPS sull’indennizzo dei servizi pompieri d’esercizio degli impiegati del DDPS

AS 2013 3699 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 25 ott 2013

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2013-3699/it/ordinanza-del-ddps-sull-indennizzo-dei-servizi-pompieri-d-esercizio-degli-impiegati-del-ddps

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Atto di base di: Ordinanza del DDPS sull’indennizzo dei servizi pompieri d’esercizio degli impiegati del DDPS (RS 172.220.111.342.3)

RU 2013 3699

Ordinanza del DDPS
sull’indennizzo dei servizi pompieri d’esercizio
degli impiegati del DDPS
(Ordinanza sull’indennizzo dei pompieri d’esercizio)

del 25 ottobre 2013

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS); d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, visto l’articolo 48 capoverso2 dell’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale,
ordina:

Footnotes

  1. [2] RU 2006 3855
  2. [1] RS 172.220.111.3

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina l’indennizzo dell’istruzione, delle esercitazioni e degli interventi (servizi) dei membri dei pompieri d’esercizio del DDPS.

Art. 2 Principi

In linea di principio i servizi dei membri dei pompieri d’esercizio sono prestati durante il tempo di lavoro ordinario.

I servizi prestati al di fuori del tempo di lavoro sono indennizzati con un’indennità speciale (soldo dei pompieri).

Il tempo di servizio comincia con l’inizio dell’istruzione o dell’esercitazione conformemente al programma, nel caso di interventi effettivi o di esercitazioni d’allarme con la chiamata o l’allarme. Esso termina con la conclusione del servizio in uniforme.

I quadri ricevono inoltre un importo forfettario annuo quale indennizzo di funzione e di compensazione delle piccole spese non conteggiabili. Sono esclusi i comandanti pompieri d’esercizio del Centro logistico dell’esercito.

Art. 3 Competenza

Il servizio specializzato protezione antincendio della Base logistica dell’esercito (servizio specializzato) iscrive a preventivo e gestisce i crediti destinati all’indennizzo dei servizi dei membri dei pompieri d’esercizio.

RS 172.220.111.342.3

Art. 4 Indennizzo

I servizi seguenti sono prestati al di fuori del tempo di lavoro e indennizzati con il soldo dei pompieri:

  1. rapporti esterni dei quadri, quali rapporti e assemblee cantonali, regionali, locali e in seno ad associazioni; è indennizzata solo la parte ufficiale del rapporto o dell’assemblea;

  2. ispezioni ordinate dal servizio specializzato;

  3. servizi supplementari ordinati dalla direzione o autorizzati dal servizio specializzato;

  4. esercitazioni secondo il programma annuale, compresi i lavori di ristabilimento.

I servizi seguenti sono prestati come tempo di lavoro e non sono indennizzati con il soldo dei pompieri:

  1. corsi per pompieri organizzati dal DDPS;

  2. corsi per pompieri organizzati dalla Coordinazione Svizzera dei Pompieri;

  3. corsi cantonali per pompieri;

  4. preparativi dei quadri per i servizi;

  5. lavori di ristabilimento nei giorni successivi all’istruzione e alle esercitazioni;

  6. rapporti interni dei quadri;

  7. interventi effettivi, compresi i lavori di ristabilimento;

  8. esercitazioni d’allarme;

  9. esercitazioni secondo il programma annuale, compresi i lavori di ristabilimento.

Art. 5 Ammontare del soldo dei pompieri

Il soldo dei pompieri per le prime tre ore consecutive ammonta a 45 franchi l’ora. Per ogni ora supplementare immediatamente successiva ammonta a 25 franchi l’ora. Le frazioni di ora sono arrotondate per eccesso alla mezzora e indennizzate proporzionalmente.

Se un servizio dura più di sette ore consecutive è corrisposto un importo forfettario giornaliero pari a 250 franchi.

L’importo forfettario annuo per i quadri si fonda sugli importi stabiliti nell’allegato.

Art. 6 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del DDPS del 5 settembre 20062 sull’indennizzo dei servizi pompieri di stabilimento degli impiegati del DDPS è abrogata.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

25 ottobre 2013 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Ueli Maurer

Allegato

(art. 5 cpv. 3) Importi forfettari annui per i quadri

Gli importi forfettari annui per i quadri ammontano a:

Funzione CHF

  1. Comandante (esclusi i comandanti presso i Centri logistici dell’esercito) 1000.–

  2. Funzione nel comando (ufficiale o sottufficiale) 800.–

  3. Capo della sezione d’intervento (ufficiale) 600.–

  4. Sostituto del capo della sezione d’intervento (ufficiale o sottufficiale) 400.–

  5. Capo del distaccamento speciale (ufficiale) 400.–

  6. Sostituto del capo del distaccamento speciale (ufficiale e sottufficiale) 200.–

  7. Capo del gruppo di spegnimento 200.–

  8. Sostituto del capo del gruppo di spegnimento 100.–

  9. Sorvegliante del materiale designato (Sezioni d’intervento e distaccamenti speciali) 400.–

In caso di doppia funzione è corrisposta l’indennità più elevata, più 200 franchi.